A seconda del grado specifico di contaminazione da sostanze nocive, i rifiuti di legno non destinati alla valorizzazione materiale devono essere inceneriti in appositi impianti.
Utilizzo come combustibile legnoso in impianti a combustione alimentati con scarti di legno
Gli impianti a combustione alimentati a legna (all. 3 cif. 521 OIAt) con una potenza termica inferiore a 40 kW possono essere alimentati esclusivamente con legno allo stato naturale e scarti di legno secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettera c OIAt. Per scarti di legno si intendono i rifiuti prodotti da industrie e aziende artigianali di lavorazione del legno, purché non impregnati con un procedimento a getto né ricoperti con un rivestimento contenente composti organici alogenati. Le frazioni prodotte da imprese di smaltimento attraverso la separazione di rifiuti di legno di diversa provenienza non devono essere incenerite in impianti a combustione alimentati con scarti di legno, poiché non si può escludere una contaminazione da rifiuti di legno contenenti sostanze nocive.
Incenerimento in impianti a combustione alimentati con legno usato
Gli impianti d'incenerimento di legno, carta e rifiuti simili di cui all'allegato 2 cifra 72 OIAt (impianti a combustione alimentati con legno usato) possono essere alimentati con legno allo stato naturale, scarti di legno e legno usato (comprese le miscele di questi tipi di legno) secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a OIAt. Se sono impiegati rifiuti di legno triturati, deve essere dimostrata l'osservanza dei relativi valori indicativi.
Vedi:
Smaltimento delle ceneri di legno
Le ceneri provenienti dal trattamento termico di legname possono essere utilizzate come costituenti secondari e aggiunte minerali per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo (all. 4 cif. 3.1 lett. d OPSR).
Le ceneri residue e le ceneri di griglia nonché le ceneri e le polveri di filtri derivanti dal trattamento termico di legno allo stato naturale, scarti di legno e legname di scarto non trattato (legna da ardere secondo l’all. 5 cif. 31 cpv. 1 OIAt, codici 10 01 01 e 10 01 03) possono essere depositate nelle discariche e nei compartimenti di tipo D e E senza preventiva analisi chimica.
Le ceneri residue e le ceneri di griglia derivanti dal trattamento termico di legname di scarto secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 OIAt (codici 10 01 14 e 10 01 15) possono essere depositate nelle discariche e nei compartimenti di tipo D se è dimostrato che il tenore di COT non supera 20 000 mg/kg. Possono essere depositate nelle discariche e nei compartimenti di tipo E quando il tenore di COT non supera 50 000 mg/kg.
Le ceneri e le polveri di filtri derivanti dal trattamento termico di legname di scarto secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 OIAt (codici 10 01 16 e 10 01 16) possono essere depositate senza alcuna analisi chimica nelle discariche e nei compartimenti di tipo D e E fino al 31 dicembre 2025.
Incenerimento in cementifici
I cementifici possono impiegare tutti i rifiuti di legno come combustibili di sostituzione. Tuttavia, i rifiuti di legname impregnati con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto o ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati oppure trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno come il pentaclorofenolo vanno trattati a una temperatura minima di 1100° C per almeno due secondi (all. 4 cif. 2.1 lett. b OPSR).
Incenerimento negli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e in altri impianti idonei
Gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'allegato 2 cifra 71 OIAt possono essere alimentati con tutti i tipi di rifiuti di legno. Tra questi rientrano anche le frazioni fini risultanti dalla triturazione del legno usato. Dato che in generale sono altamente contaminate da sostanze nocive, queste frazioni fini devono essere smaltite separatamente.
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 17.01.2023