Separazione, triturazione e deposito intermedio dei rifiuti di legno

I rifiuti risultanti dai lavori di costruzione e di demolizione devono essere separati e raccolti direttamente sul cantiere oppure, qualora ciò non fosse possibile, separati altrove (art. 17 OPSR). Di norma, i rifiuti di legno vengono consegnati a un’impresa di smaltimento che deposita separatamente, seleziona e tritura i rifiuti di legno. Nei grandi cantieri sono impiegati anche degli «shredder» mobili.

Separazione

Per la separazione occorre tenere conto della provenienza, dell'aspetto e dell'odore. È importante che il personale del deposito intermedio addetto alla separazione venga istruito in modo adeguato. Rifiuti di legno destinati alla valorizzazione materiale o al recupero di energia in impianti a combustione alimentati con legno di rifiuti, devono venire separati tenendo conto dei corrispondenti requisiti di qualità.

Si veda:

Rifiuti di legno problematici secondo l'allegato 5 n. 31 cpv. 2 lett. b OlAt e rifiuti di legno contenenti vernici con metalli pesanti (ad es. telaio della finestra) devono essere smaltiti sleparatamente, a meno che non sono esclusivamente forniti inceneritori di rifiuti urbani e pericolosi secondo l'allegato 2 n. 71 OlAt.

Le eventuali sostanze estranee (es es. metalli, plastica, vetro) devono essere smaltite in modo ecocompatibile.

Triturazione

Gli «shredder» mobili o fissi provocano inquinamento atmosferico e fonico. Pertanto, nell'installazione e nell'esercizio di questi impianti devono essere rispettate soprattutto le prescrizioni previste dall'OIAt e dall'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF). Una misura tecnica applicabile per contenere l'inquinamento atmosferico e fonico è costituita dall'incapsulamento degli impianti.

Per la frantumazione dei rifiuti di legno, specialmente quelli contenenti IPA, PCP o PCB (ad es. traversine ferroviarie), devono essere adottate misure tecniche che garantiscano l'osservanza dei valori limite relativi alle concentrazioni massime ammesse sui posti di lavoro (valori MAC) secondo le direttive della SUVA. Inoltre, negli impianti chiusi devono essere osservati i valori limite di emissione secondo l'allegato 1 OIAt, tra i quali sono particolarmente importanti quelli relativi alle sostanze cancerogene come il benzo(a)pirene e il dibenzo(a,h)antracene. In presenza di emissioni diffuse l'autorità esecutiva limita le emissioni conformemente all'articolo 4 OIAt.

Deposito intermedio: protezione antincendio

Per la protezione antincendio e i bacini di ritenzione idrici valgono le relative norme cantonali. Queste si basano sulle linee guida per istruzione antincendio dell'associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA). Responsabile per l'applicazione sono le autorità cantonali antincendio. I requisiti comprendonoin particolare:

  • distanze di sicurezza dagli oggetti confinanti;
  • il tipo, la posizione e l'estensione di edifici e strutture o aree di incendio;
  • vie di fuga e di soccorso;
  • misure tecniche, di difesa e operative per la protezione antincendio.

In questo contesto, devono essere prese tutte le misure di diminuzione del rischio secondo lo stato della tecnica di sicurezza. 

Deposito intermedio: protezione delle acque sotterranee ed eliminazione delle acque di scarico

Occorre evitare che, a seguito del deposito di rifiuti di legno, possano giungere nelle acque superficiali e sotterranee sostanze che possono inquinarle (art. 6 LPAc). Le acque di scarico devono essere raccolte, evacuate e, se necessario, trattate (art. 29 cpv. 1 lett. c OPSR).

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Ultima modifica 01.10.2019

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