I cementifici svizzeri coprono la metà del loro elevato fabbisogno energetico impiegando combustibili derivati da rifiuti. In questo modo riducono il consumo di combustibili fossili, le emissioni di CO2 e valorizzano i rifiuti minerali. Insieme al settore, l’UFAM disciplina quali sostanze possono essere impiegate nella produzione di cemento.
La produzione di cemento richiede un elevato consumo di energia. Per produrre il clinker, componente base del cemento, i cementifici devono riscaldare a 1450 °C il calcare e altre materie prime minerali. Per produrre una tonnellata di clinker sono necessari circa 135 chilogrammi di carbon fossile o 86 chilogrammi di olio combustibile pesante. Se questi combustibili fossili sono sostituiti dai rifiuti, diminuiscono le emissioni complessive di CO2. Tra il 40 e il 50 per cento del materiale che i sei cementifici presenti in Svizzera destinano alla produzione di combustibile di sostituzione proviene dai rifiuti. Negli scorsi anni, oltre ai combustibili di sostituzione, le imprese hanno impiegato ogni anno oltre 300 000 tonnellate di materie prime alternative provenienti dai rifiuti, preservando in tal modo materie prime naturali (fonte: cemsuisse).
I cementifici possono impiegare i rifiuti come combustibile o materia prima a condizione che non aumenti la quantità di inquinanti nei gas di scarico dei forni e nel clinker. Per questa ragione l'UFAM, in stretta collaborazione con il settore e i Cantoni, ha elaborato una direttiva in materia.
I rifiuti a basso tenore di sostanze inquinanti e ad elevato potere calorifico, quali oli usati, fanghi di depurazione, farina o grasso animale, solventi organici, plastica, pneumatici usati o rifiuti di legno, si prestano come sostituti del combustibile. Non è consentito l'incenerimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali problematici come i residui di vernici ad alto contenuto di metalli pesanti.
Come materie prime si prestano i rifiuti minerali a basso tenore di sostanze inquinanti come il materiale proveniente da gallerie, il materiale di scavo non inquinato, suoli inquinati nonché determinate frazioni provenienti dal risanamento di siti contaminati.
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Ultima modifica 28.02.2024