Discariche

I residui provenienti dall’incenerimento dei rifiuti e i rifiuti non idonei al riciclaggio o alla valorizzazione energetica sono depositati in discariche autorizzate. I rifiuti che non soddisfano i requisiti in materia di deposito devono essere pretrattati.

In Svizzera esistono cinque tipi di discariche. Le lettere da A a E che le designano rappresentano il grado progressivo di pericolosità dei rifiuti depositati. Determinanti per l’autorizzazione di deposito sono in particolare i tenori totali di sostanze nocive (mg/kg di sostanza secca) e, in parte, i valori dell’eluito (mg/L) dei rifiuti.

Nelle discariche di tipo A è ammesso depositare i rifiuti elencati in modo esaustivo nell’ordinanza sui rifiuti (OPSR, RS 814.600) quali il materiale di scavo e di sgombero, se è possibile escludere qualsiasi inquinamento (cfr. all. 5 n. 1 OPSR).

Nelle discariche di tipo B possono essere depositati solo i rifiuti esplicitamente autorizzati e gli altri rifiuti minerali se è comprovato che soddisfano le esigenze concernenti ad esempio i valori soglia e dell’eluito (cfr. all. 5 n. 2 OPSR).

Nelle discariche di tipo C è ammesso depositare i rifiuti contenenti metalli, anorganici e difficilmente solubili. Ciò presuppone un loro pretrattamento (p. es. termico) per eliminare il più possibile le sostanze organiche (cfr. all. 5 n. 3 OPSR).

Le ceneri dei filtri degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani sono tipici rappresentanti dell’elenco esaustivo dei rifiuti che possono essere depositati nelle discariche di tipo D (cfr. all. 5 n. 4 OPSR).

Infine, la gamma di rifiuti ammessi nelle discariche di tipo E è più ampia, pur se occorre rispettare i tenori totali massimi di sostanze organiche. Possono esservi depositati i rifiuti elencati. Sono ammessi anche altri rifiuti, a condizione che rispettino i valori soglia stabiliti (cfr. all. 5 n. 5 OPSR).

Le fasi di una discarica.JPG

Le fasi di una discarica (realizzazione, esercizio e manutenzione postoperativa) sono disciplinate nell’ordinanza sui rifiuti (OPSR, RS 814.600). Il gestore di una discarica che, nella sua funzione di azienda di smaltimento, riceve rifiuti speciali oaltri rifiuti soggetti a controllo deve disporre di una relativa autorizzazione secondo l’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610).

Contatto
Ultima modifica 03.05.2022

Inizio pagina

https://www.bafu.admin.ch/content/bafu/it/home/themen/thema-abfall/abfall--fachinformationen/abfallentsorgung/deponien.html