Miscelazione e diluizione di rifiuti

Le imprese di smaltimento possono miscelare o diluire i rifiuti ai fini della consegna ad altre imprese di smaltimento, se ciò non avviene allo scopo di assoggettare i rifiuti a prescrizioni meno severe sulla consegna, sul riciclaggio o sul deposito attraverso la riduzione del tenore di sostanze nocive e a condizione che ciò sia previsto dall’autorizzazione di smaltimento (art. 5 cpv. 4 OTRif, art. 9 OPSR).

È ad esempio opportuno miscelare e trattare gli oli usati dei motori. Una volta disidratati e filtrati possono infatti essere utilizzati come combustibile di sostituzione nell'industria del cemento.

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Ultima modifica 01.10.2019

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