L’esecuzione della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP) è di competenza dell’UFAM. Nell’ambito di questa legislazione quadro, i Cantoni disciplinano e pianificano la caccia come pure la protezione della fauna indigena e dei suoi spazi vitali.

© Franca Pedrazzetti
La legge sulla caccia persegue da un lato la conservazione della diversità delle specie, degli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli selvatici indigeni come pure la protezione delle specie minacciate. Dall’altro lato, la legge intende garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina come pure ridurre a un limite sostenibile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica. Attraverso la caccia, i Cantoni assicurano inoltre una gestione sostenibile dei boschi e la loro rinnovazione naturale con essenze adatte al sito.
Aree protette
Per proteggere e salvaguardare mammiferi e uccelli selvatici rari a rischio di estinzione, come pure per conservare popolazioni di specie cacciabili, la Confederazione ha delimitato una rete di bandite federali e di riserve per uccelli acquatici e migratori. Questa rete è integrata dai Cantoni con ulteriori aree protette e zone di tranquillità riservate alla fauna selvatica.
Revisione dell’ordinanza sulla caccia
Il 27 settembre 2020 il progetto di revisione della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP) è stato respinto in votazione popolare. Successivamente ha avuto luogo una revisione dell’ordinanza sulla caccia (OCP), entrata in vigore il 15 luglio 2021, con cui il Consiglio federale ha adempiuto due mozioni parlamentari che chiedevano che detta ordinanza fosse adeguata in base alla legge in vigore.
Sistemi di caccia
Caccia a patente
La caccia a patente permette la caccia sull’intero territorio del Cantone, tranne nelle zone protette federali e cantonali come le bandite di caccia o le riserve di uccelli acquatici e migratori. Le persone titolari di un’autorizzazione di caccia devono acquistare una patente presso il Cantone e pagare la relativa tassa. Ogni patente dà diritto ad abbattere un numero prestabilito di animali. La stagione di caccia è limitata a poche settimane in autunno.
I Cantoni dove vige il sistema di caccia a patente sono: Appenzello esterno, Appenzello interno, Berna, Friburgo, Giura, Glarona, Grigioni, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto, Ticino, Uri, Vallese, Vaud e Zugo.
La caccia in riserva
Nell’ambito del sistema di caccia in riserva, i Comuni politici concedono mediante contratto il diritto di caccia per un determinato periodo (di solito 8 anni) a un gruppo di persone titolari di un’autorizzazione di caccia (associazione venatoria). A fine stagione le suddette associazioni devono comunicare al Cantone le specie e il numero di animali abbattuti.
I Cantoni dove vige il sistema di caccia in riserva sono: Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Lucerna, San Gallo, Sciaffusa, Soletta, Turgovia e Zurigo.
Caccia a regia (caso speciale)
A seguito di una votazione popolare, nel 1974 il Cantone di Ginevra ha abolito la caccia. Da allora, laddove necessario, sulle popolazioni di ungulati intervengono i guardiacaccia del Cantone.
Formazione venatoria
Le persone che intendono praticare l’attività venatoria devono essere in possesso dell’apposita autorizzazione, che si ottiene mediante un corso di formazione e il superamento dei relativi esami. I corsi sono organizzati dai Cantoni; la documentazione sui corsi venatori è disponibile presso i servizi cantonali competenti.
Uffici cantonali della protezione dell’ambiente: caccia e pesca
Ulteriori informazioni
Documenti
Rechtsfragen zum Vollzug des Jagdgesetzes (in tedesco) (PDF, 1 MB, 16.08.2013)Parere di ecoptima, su mandato dell’UFAM
Ultima modifica 30.06.2022