Caccia

L’esecuzione della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP) è di competenza dell’UFAM. Nell’ambito di questa legislazione quadro, i Cantoni disciplinano e pianificano la caccia come pure la protezione della fauna indigena e dei suoi spazi vitali.

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La legge sulla caccia disciplina l’attività venatoria come pure la protezione degli animali selvatici.
© Franca Pedrazzetti

La legge sulla caccia persegue da un lato la conservazione della diversità delle specie, degli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli selvatici indigeni come pure la protezione delle specie minacciate. Dall’altro lato, la legge intende garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina come pure ridurre a un limite sostenibile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica. Attraverso la caccia, i Cantoni assicurano inoltre una gestione sostenibile dei boschi e la loro rinnovazione naturale con essenze adatte al sito.

Aiuto all’esecuzione Bosco e selvaggina

Cover Aiuto all’esecuzione Bosco e selvaggina

La gestione integrata del capriolo, del camoscio, del cervo e del loro habitat. 2010

Aree protette

Per proteggere e salvaguardare mammiferi e uccelli selvatici rari a rischio di estinzione, come pure per conservare popolazioni di specie cacciabili, la Confederazione ha delimitato una rete di bandite federali e di riserve per uccelli acquatici e migratori. Questa rete è integrata dai Cantoni con ulteriori aree protette e zone di tranquillità riservate alla fauna selvatica.

Sistemi di caccia

Sistemi di caccia in Svizzera (mappa)

In Svizzera esistono due sistemi di caccia: la caccia in riserva e la caccia a patente. Poiché la regolamentazione della caccia è di competenza dei Cantoni, spetta a loro determinare il sistema di caccia. Al contrario di quanto avviene in altri Stati, i privati non concedono diritti di caccia.

Caccia a patente

La caccia a patente permette la caccia sull’intero territorio del Cantone, tranne nelle zone protette federali e cantonali come le bandite di caccia o le riserve di uccelli acquatici e migratori. Le persone titolari di un’autorizzazione di caccia devono acquistare una patente presso il Cantone e pagare la relativa tassa. Ogni patente dà diritto ad abbattere un numero prestabilito di animali. La stagione di caccia è limitata a poche settimane in autunno. 

I Cantoni dove vige il sistema di caccia a patente sono: Appenzello esterno, Appenzello interno, Berna, Friburgo, Giura, Glarona, Grigioni, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto, Ticino, Uri, Vallese, Vaud e Zugo.

La caccia in riserva

Nell’ambito del sistema di caccia in riserva, i Comuni politici concedono mediante contratto il diritto di caccia per un determinato periodo (di solito 8 anni) a un gruppo di persone titolari di un’autorizzazione di caccia (associazione venatoria). A fine stagione le suddette associazioni devono comunicare al Cantone le specie e il numero di animali abbattuti.

I Cantoni dove vige il sistema di caccia in riserva sono: Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Lucerna, San Gallo, Sciaffusa, Soletta, Turgovia e Zurigo.

Caccia a regia (caso speciale)

A seguito di una votazione popolare, nel 1974 il Cantone di Ginevra ha abolito la caccia. Da allora, laddove necessario, sulle popolazioni di ungulati intervengono i guardiacaccia del Cantone.

Formazione venatoria

Le persone che intendono praticare l’attività venatoria devono essere in possesso dell’apposita autorizzazione, che si ottiene mediante un corso di formazione e il superamento dei relativi esami. I corsi sono organizzati dai Cantoni; la documentazione sui corsi venatori è disponibile presso i servizi cantonali competenti.

Uffici cantonali della protezione dell’ambiente: caccia e pesca

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Ultima modifica 01.11.2023

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