Progetti di compensazione realizzati all’estero

Gli Stati possono computare ai propri obiettivi di emissione le riduzioni conseguite all’estero. L'Accordo di Parigi sul clima sostituisce i meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto. La Svizzera si impegna affinché siano adottate regole internazionali incisive e lavora per concludere accordi bilaterali con Paesi ospitanti interessati.

L’Accordo di Parigi, il quadro internazionale

In aggiunta alle riduzioni delle emissioni ottenute mediante misure nel proprio Paese, l'Accordo di Parigi consente di computare anche riduzioni ottenute all'estero. Le riduzioni delle emissioni devono essere aggiuntive, promuovere lo sviluppo sostenibile nel Paese ospitante e non essere già rivendicate da un altro Paese.

L'articolo 6 dell’Accordo di Parigi prevede due opzioni per il trasferimento delle riduzioni delle emissioni estere (International Transferred Mitigation Outcomes, ITMOs). Attraverso accordi bilaterali o multilaterali, i Paesi possono inoltre stabilire congiuntamente le modalità (art. 6.2). Inoltre, è previsto un meccanismo multilaterale sotto l'egida dell'Accordo di Parigi (art. 6.4) che rilascia certificati per la riduzione delle emissioni. Le norme di attuazione dell’articolo 6 sono state adottate alla COP26 a Glasgow. Restano ancora aperte alcune questioni tecniche e l’attuazione del meccanismo secondo l’articolo 6.4. La Confederazione sta già raccogliendo prime esperienze per l'attuazione di accordi bilaterali attraverso progetti pilota realizzati in collaborazione con la Fondazione Centesimo per il clima.

Attuazione all’estero

Dal 2020 la Svizzera ha concluso con altri Stati dei trattati che costituiscono la base per l'attuazione della compensazione secondo l'articolo 6.2 dell'Accordo di Parigi. L’elenco degli Stati partner e i relativi accordi sono pubblicati qui di seguito dall'UFAM.

I requisiti per i progetti e il processo di rilascio di attestati sono illustrati nella comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva concernete i progetti realizzati in Svizzera e all’estero.

Attuazione in Svizzera

L'obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030, pari al 50 per cento rispetto al livello del 1990, può essere raggiunto anche mediante misure di compensazione realizzate all'estero. Questa riduzione dovrà essere realizzata dagli importatori di carburanti soggetti all’obbligo di compensazione. Gli attestati internazionali computabili devono essere conformi sia ai requisiti dell'Accordo di Parigi sia a quelli della legge sul CO2.

L'obiettivo di riduzione previsto dalla legge per gli anni 2020/21 deve essere raggiunto esclusivamente attraverso misure in Svizzera. Ciononostante, le aziende esenti dall'imposta sul CO2 possono computare in misura limitata certificati esteri al loro impegno di riduzione. I certificati sono rilasciati in conformità alla procedura internazionale prevista dal Protocollo di Kyoto per riduzioni supplementari delle emissioni ottenute nel quadro di progetti di protezione del clima in Paesi in via di sviluppo (Clean Development Mechanisms, CDM). Infine, i certificati devono inoltre soddisfare i requisiti di qualità di cui all'allegato 2 dell'ordinanza sul CO2.

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Ultima modifica 11.01.2023

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