Una miglior qualità dei carburanti e dei combustibili contribuisce a ridurre l’inquinamento atmosferico. La Confederazione ha introdotto prescrizioni in materia di qualità per la benzina e il diesel. Si applicano valori limite o prescrizioni in materia di qualità anche per la composizione dell’olio da riscaldamento, della legna da ardere, dei combustibili gassosi e dei combustibili a base di carbone. Sono così state ridotte sensibilmente le emissioni di diossido di zolfo e piombo.
In motori, impianti a combustione, bruciatori e altri impianti stazionari sono impiegati diversi carburanti e combustibili solidi, liquidi e gassosi. L'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) definisce il tenore massimo di determinati elementi e composti (all. 5 OIAt) nonché i requisiti per importazione professionale o l'immissione in commercio di tali carburanti e combustibili.
L'OIAt stabilisce inoltre quali carburanti e combustibili possono essere impiegati in quali impianti (all. 2 e 3 OIAt). In alcuni impianti possono venire impiegati diversi carburanti e combustibili. I valori limite per inquinanti come la polvere, gli ossidi di azoto o il monossido di carbonio sono adeguati ai singoli carburanti e combustibili.
Prescrizioni sulla qualità per la benzina e il diesel
La Confederazione ha limitato progressivamente il tenore di determinate sostanze problematiche nella benzina (piombo e benzene) e nel diesel (zolfo). Oggi la benzina senza piombo a basso tenore di benzene e il diesel a basso tenore di zolfo sono la norma. Ciò ha permesso di ridurre le emissioni dirette di piombo, benzene e zolfo e di impiegare sistemi di post-trattamento dei gas di scarico come i catalizzatori (che richiedono benzina senza piombo) e i filtri antiparticolato (diesel a basso tenore di zolfo).
I requisiti per la benzina e il diesel sono stabiliti nell'OIAt (all. 5 n. 5 e 6 OIAt):
- un litro di benzina per motori per veicoli stradali può contenere al massimo 5 milligrammi di piombo e 0,1 decilitri di benzene;
- per la benzina per aerei è ammesso un tenore limitato di piombo;
- il diesel può contenere al massimo 10 milligrammi di zolfo al chilogrammo.
I requisiti dell'OIAt corrispondono ai criteri di qualità delle norme europee per il diesel (SN EN 590) e la benzina (SN EN 228).
Nel 2004 in Svizzera è stata introdotta una tassa d'incentivazione sui carburanti contenenti più di 10 ppm di zolfo (0,001 %), che ha permesso di ridurre le emissioni di diossido di zolfo.
Per la benzina, durante il periodo estivo è prevista una limitazione della tensione di vapore, allo scopo di ridurre le emissioni di composti organici volatili. Se la benzina è miscelata con bioetanolo (E5 o E10), la tensione di vapore della miscela aumenta. Affinché anche in estate possa essere immessa in commercio benzina con una percentuale di bioetanolo, per tali miscele sono previste deroghe per la tensione di vapore (all. 5 n. 1bis OIAt).
Biocarburanti
Benzina alchilata
Per gli apparecchi come le motoseghe, i tagliasiepi o i tosaerba, l'UFAM raccomanda di utilizzare benzina alchilata priva di composti aromatici. A differenza della benzina tradizionale, quella alchilata è pressoché priva di benzene, una sostanza cancerogena. Inoltre la combustione libera meno inquinanti in generale. La qualità della benzina alchilata è disciplinata nella norma svizzera SN 181 163.
Oli da riscaldamento e altri combustibili liquidi
Oli da riscaldamento
- Per ridurre al mimino le emissioni di diossido di zolfo, l'OIAt definisce il tenore massimo in zolfo per gli oli da riscaldamento «extra leggero», «medio» e «pesante» (all. 5 n. 1 OIAt).
- Inoltre l'aggiunta di additivi è limitata e quella di oli esausti, sia fossili sia biogeni, come l'olio vegetale usato, è vietata (all. 5 n. 12 OIAt).
Altri combustibili liquidi che possono venire impiegati come olio da riscaldamento (p. es. biocombustibili di origine vegetale):
- non possono produrre emissioni più elevate o altre emissioni rispetto all'olio da riscaldamento «extra leggero»; e
- sono soggetti a limiti relativi al tenore di determinati inquinanti (p. es. ceneri, cloro, piombo, zinco).
Legna da ardere
Nei piccoli impianti a combustione alimentati a legna vengono bruciati soprattutto legna in pezzi, trucioli, pellet e mattonelle di legno. L’OIAt suddivide la legna da ardere in cinque categorie (all. 5 cifra 31 OIAt). Per le diverse categorie di legno si applicano requisiti di qualità differenti che concernono anche gli impianti in cui possono essere bruciate, come mostra, in modo chiaro e puntuale, una pubblicazione dell'associazione di categoria Energia legno Svizzera:
Energia legno Svizzera: La gestione corretta dei riscaldamenti a legna (PDF, 236 kB, 15.12.2023)
Legna allo stato naturale
Nei piccoli forni e nei camini di potenza termica fino a 40 chilowatt si può bruciare soltanto legna allo stato naturale, che comprende ciocchi, rami secchi, pigne, mattonelle, pellet, pezzetti minuti e corteccia. Rientra in questa categoria anche la legna non utilizzata proveniente dalla lavorazione del legno o la legna non in pezzi sotto forma di trucioli, segatura o polvere di levigatrice proveniente da segherie, falegnamerie e altre aziende di lavorazione del legno.
I requisiti per i pellet e le mattonelle di legno allo stato naturale sono disciplinati dall’allegato 5 cifra 32 OIAt, secondo cui i pellet e le mattonelle di legno devono adempiere rispettivamente i requisiti delle norme SN EN ISO 17225-2 e SN EN ISO 17225-3 relativi alle classi di qualità A1 o A2 o essere di qualità equivalente. Le mattonelle di corteccia pura non soddisfano i requisiti della norma SN EN ISO 17225-3 e non possono quindi essere bruciate in impianti con potenza termica fino a 40 chilowatt.
Scarti di legno
Con «scarti di legno» si intende quella legna, dipinta, rivestita, incollata o diversamente trattata, che proviene dall'industria di lavorazione del legno e non è ancora stata utilizzata. Questa legna può essere bruciata in impianti con potenza termica superiore a 40 chilowatt (impianti a combustione alimentati con scarti di legno).
Vista la loro qualità, anche le mattonelle di corteccia appartengono a questa categoria di legna da ardere.
Legname di scarto non trattato
In linea generale, il legname già utilizzato – il cosiddetto «legname di scarto» – non è considerato «legna da ardere» e può essere bruciato soltanto in impianti più grandi con potenza termica superiore a 350 chilowatt. L’OIAt, tuttavia, annovera due categorie di legname di scarto non trattato tra la legna da ardere:
- pali di steccati, sostegni e altri oggetti di legname di scarto non trattato utilizzati in giardino o nell’agricoltura e che vengono sostituiti regolarmente; ai fini della combustione, questo tipo di legno è considerato equivalente alla legna allo stato naturale e può quindi essere bruciato soprattutto in piccoli forni e caminetti;
- palette a perdere non trattate in legno massiccio, che appartengono alla categoria degli scarti di legno e possono quindi essere impiegate come combustibile in impianti alimentati con scarti di legno.
Legname di scarto
Il legname proveniente dalla demolizione e dalla ristrutturazione di edifici nonché da cantieri, mobili, imballaggi e palette (escluse le palette a perdere in legno massiccio) non rientra nella legna da ardere. Questo legname è stato per lo più trattato o contaminato con sostanze velenose durante l’uso. È ammessa la combustione unicamente in impianti per il legname di scarto con potenza termica superiore a 350 chilowatt, nel rispetto dei valori limite di emissione più severi.
L’appendice A.4 del manuale sulla presa in carico di legname di scarto da parte degli impianti a combustione alimentati a legna («Annahme von Altholz bei Holzfeuerungsanlagen»; in tedesco) propone una panoramica delle categorie tedesche del legname di scarto A I – A IV nonché dei codici svizzeri dei rifiuti secondo l'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti e delle categorie del legno di cui nell'OIAt. Nella tabella è indicato anche in quali impianti di combustione possono essere bruciati i singoli rifiuti del legno.
Manuale Annahme von Altholz bei Holzfeuerungsanlagen (PDF, 3 MB, 15.12.2023) (in tedesco)
Rifiuti di legname contaminati
I materiali legnosi che non possono essere assegnati a nessuna delle categorie precedenti possono essere inceneriti solo in impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani.
Combustibili gassosi
I combustibili gassosi sono impiegati in bruciatori a gas e motori a combustione stazionari. I gas vengono ripartiti in combustibili gassosi e rifiuti (all. 5 n. 41 OIAt). Sono considerati gas il gas naturale, il gas liquido, l'idrogeno, i gas assimilabili al gas naturale, come il biogas o il gas di depurazione, nonché i gas di discarica.
Per i gas di discarica, l'OIAt stabilisce valori limite per il tenore in composti organici e inorganici del cloro e del fluoro.
Combustibili a base di carbone
Il tenore di zolfo nei combustibili solidi a base di carbone - carbone, mattonelle di carbone o coke - è limitato (all. 5 n. 2 OIAt). In Svizzera il consumo di carbone è esiguo.
Rifiuti biogeni
I rifiuti biogeni come i fondi di caffè, lo stallatico equino, le piume di pollame o simili non sono considerati combustibili ai sensi dell'OIAt, anche se sono trasformati o lavorati ulteriormente, per esempio sotto forma di pellet. Possono essere bruciati unicamente negli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (all. 2 cifra 71 OIAt).
Rifiuti biogeni e prodotti dell'agricoltura, come paglia, canapa, scarti del grano ed erba per produrre energia, non sono considerati a loro volta combustibili ai sensi dell'OIAt e non possono quindi essere bruciati nei classici impianti a combustione alimentati a legna, ma soltanto in impianti con potenza termica superiore a 70 chilowatt (all. 2 cifra 74 OIAt). Di questa categoria fanno parte anche gli «agropellet» ricavati da tali prodotti che adempiono i requisiti della norma SN EN ISO 17225-6, i quali non possono essere bruciati nei classici impianti a combustione alimentati a legna.
Nel caso dei rifiuti biogeni occorre inoltre rispettare le disposizioni della legislazione sulla protezione delle acque e sui rifiuti (p. es. valorizzazione dei concimi aziendali secondo l'art. 14 della legge federale sulla protezione delle acque, riciclaggio dei rifiuti biogeni come materiale secondo l'art. 14 dell'ordinanza sui rifiuti).
Controllo della qualità dei carburanti e dei combustibili
L'UFAM e le autorità doganali controllano i carburanti e i combustibili (art. 38 OIAt). Da un lato è analizzata la qualità di carburanti e combustibili importati o forniti da raffinerie svizzere. Dall'altro, le autorità prelevano campioni presso i distributori di carburante. Se constata che sono stati ripetutamente importati o immessi in commercio carburanti o combustibili che non soddisfano i requisiti di qualità dell'OIAt, l'UFAM prende le dovute misure.
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 05.07.2023