I composti organici volatili (COV) sono utilizzati come solventi in molti settori e contenuti in diversi prodotti, ad esempio colori, lacche e vari detergenti. Se liberati nell’aria, possono avere effetti nocivi tanto per l’uomo quanto per l’ambiente. La tassa d’incentivazione sui COV crea un incentivo finanziario all’impiego parsimonioso di prodotto contenenti COV.
Conformemente agli articoli 35a e 35c della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), il 1° gennaio 1998 è entrata in vigore l'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV). La tassa d'incentivazione sui COV è riscossa dal 1° gennaio 2000. Dal 1° gennaio 2003, l'aliquota ammonta a 3 franchi al chilogrammo di COV.
Solo una parte delle numerose sostanze organiche considerate COV sottostà alla tassa d'incentivazione. L'elenco delle sostanze (all. 1 OCOV) enumera i COV soggetti alla tassa; l'elenco dei prodotti (all. 2 OCOV) enumera i prodotti che di norma contengono COV.
La tassa d'incentivazione sui COV è riscossa dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) al momento dell'importazione o della produzione in Svizzera; se vengono esportati prodotti contenenti COV, la tassa è restituita (compensazione alla frontiera).
L’esenzione temporanea dalla tassa d’incentivazione dei disinfettanti per le superfici è scaduta a fine 2021
L’esenzione temporanea dalla tassa d’incentivazione dei prodotti delle
voci di tariffa 3808.9410 e 3808.9480 (in particolare i disinfettanti per le
superfici) è scaduta a fine 2021. Dal 1° gennaio 2022 i COV contenuti in questi prodotti sono di nuovo soggetti alla tassa d’incentivazione. L’esenzione rimane in vigore per i disinfettanti a uso interno o esterno impiegati nella medica umana o veterinaria per scopi terapeutici o profilattici su tessuti viventi delle voci di tariffa 3003.9000 e 3004.9000 (in particolare i disinfettanti per le mani).
Per l’assoggettamento alla tassa è determinante la voce di tariffa attribuita al disinfettante. Questa dipende in particolare dall’omologazione e dalla pubblicità del prodotto. I disinfettanti omologati per un utilizzo misto e pubblicizzati di conseguenza rientrano nelle voci di tariffa 3808.9410 o 3808.9480. In caso di pubblicità del tipo «Disinfettante, può essere utilizzato anche per disinfettare piccole superfici» sarebbe opportuno adeguare l’omologazione e la pubblicità affinché il prodotto rientri nelle voci di tariffa 3003.9000 o 3004.9000 e sia esentato dalla tassa. Altre indicazioni e spiegazioni sull’omologazione dei disinfettanti sono disponibili presso l’Organo comune di notifica per prodotti chimici.
Per i disinfettanti delle voci di tariffa 3808.9410 e 3808.9480 prodotti fino al 31 dicembre 2021, i fabbricanti possono richiedere entro il 31 marzo 2022 presso l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni la restituzione della tassa d’incentivazione, se per la produzione hanno impiegato COV gravati dalla tassa. Queste scadenze non interessano i disinfettanti che rientrano nelle voci di tariffa 3003.9000 e 3004.9000.
Importante: i fabbricanti che dispongono di un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente esentati dalla tassa (procedura d’impegno volontario), richiedono l’esenzione dalla tassa per i disinfettanti delle voci di tariffa 3808.9410 e 3808.9480 prodotti fino al 31 dicembre 2021 nel quadro del loro bilancio ordinario dei COV.
Esecuzione della tassa d'incentivazione sui COV
Spetta all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) riscuotere la tassa d'incentivazione sui COV. Regolamento, volantini e formulari dell'OFDF relativi all'esecuzione della tassa d'incentivazione sui COV:
L'UFAM sostiene l'Amministrazione federale delle dogane nell'esecuzione delle disposizioni dell'OCOV, in particolare:
- nella distribuzione del prodotto della tassa alla popolazione tramite gli assicuratori malattie (art. 23-23b OCOV),
- nell'esenzione dalla tassa in caso di provvedimenti di riduzione delle emissioni (art. 9-9h OCOV),
- nella verifica dell'efficacia sia della tassa d'incentivazione sia dell'esenzione dalla tassa.
L'UFAM presiede inoltre la Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV.
Distribuzione alla popolazione
La legge sulla protezione dell'ambiente prevede che i proventi della tassa sui COV (unitamente ai proventi della tassa sul CO2) siano ripartiti equamente tra la popolazione tramite gli assicuratori malattie. I beneficiari sono tutte le persone assoggettate all'obbligo assicurativo secondo la legge sull'assicurazione malattie (LAMal) che sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera. Gli introiti della tassa d'incentivazione sui COV, con gli interessi, vengono distribuiti alla popolazione due anni dopo la riscossione.
Perché nel 2022 riceverete CHF 88.20 (PDF, 519 kB, 13.08.2021)Scheda informativa sulla rimborso delle tasse ambientali 2022
Esenzione dalla tassa secondo l'articolo 9 OCOV
Secondo l'articolo 9 OCOV, i gestori di impianti possono chiedere l'esenzione dalla tassa se impiegano dispositivi efficaci di abbattimento degli effluenti gassosi e riducono le emissioni di COV del processo di produzione secondo la migliore tecnica disponibile. Attualmente si avvale di questa possibilità un centinaio di imprese.
Direttive settoriali specifiche:
Riduzione delle emissioni di COV per l’esenzione dalla tassa secondo l’articolo 9 OCOV

Direttive settoriali specifiche. Comunicazione dell’ UFAM in veste di autorità esecutiva ai richiedenti. 2a edizione aggiornata. 2017
Formulari per i piani di provvedimenti secondo l'articolo 9d OCOV o la domanda di verifica dell'adempimento dei requisiti (verifica MTD)
La prova annuale per l’esenzione dalla tassa in caso di provvedimenti di riduzione delle emissioni diffuse secondo l’articolo 9h capoverso 1 lettere a e b OCOV è integrata nel bilancio 55.30.
Aiuto all'esecuzione per valutare lo stato della tecnica
Captazione di emissioni diffuse di COV

Stato della tecnica per processi selezionati. Sintesi della versione integrale tedesca. 2009
Efficacia della tassa d'incentivazione sui COV
Dall'introduzione della tassa d'incentivazione sui COV, le relative emissioni sono state ridotte di un buon 40 per cento, fino a scendere poco sotto 80000 t all'anno.
Nella sua Strategia concernente i provvedimenti di igiene dell'aria, adottata nel 2009, il Consiglio federale ha definito quale obiettivo di protezione ecologica una riduzione delle emissioni di COV del 20-30 per cento rispetto al 2005. Questa riduzione delle emissioni corrisponde anche all'obiettivo negoziato per la Svizzera in occasione della revisione del Protocollo di Göteborg nell'ambito della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (UNECE), ossia una riduzione, entro il 2020, del 30 per cento rispetto al 2005. Ne risulta la necessità di ridurre ulteriormente le emissioni di almeno 5000 tonnellate di COV.
I successi ottenuti finora nella riduzione delle emissioni di COV sono stati possibili grazie alla combinazione della tassa d'incentivazione sui COV e delle disposizioni dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt).
Aperçu des émissions de COV 2020 (PDF, 235 kB, 14.03.2022)(in tedesco e francese)
Ulteriori informazioni
News
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Documenti
Effects of the VOC Incentive Tax on Innovation in Switzerland (PDF, 543 kB, 11.06.2010)Case studies in the printing, paintmaking and metal cutting industries. OECD, 2009
Diritto
Ultima modifica 18.03.2022