Deposito provvisorio dei rifiuti metallici e dei rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti metallici

Nella gestione dei rifiuti metallici e dei rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti metallici si deve evitare che giungano nelle acque superficiali e sotterranee sostanze che possono inquinarle (art. 6 LPAc).

I detentori di impianti contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque devono provvedere affinché le opere e le apparecchiature necessarie alla protezione delle acque vengano realizzate e regolarmente controllate e che il loro esercizio e la loro manutenzione siano ineccepibili (art. 22 cpv. 1 LPAc). Negli impianti di deposito e sulle piazzole di travaso vanno evitate le fughe di liquidi, nonché garantite la loro facile individuazione e ritenuta (art. 22 cpv. 2 LPAc). Le acque di scarico delle aree adibite a deposito devono essere raccolte, evacuate e, se necessario, trattate (art. 29 cpv. 1 lett. c OPSR). I rifiuti liquidi, come i prodotti a base di oli minerali, le mescolanze di acqua e idrocarburi, i liquidi dei circuiti idraulici e gli acidi delle pile, non devono essere in alcun caso eliminati mediante infiltrazione oppure evacuazione insieme alle acque di scarico nelle canalizzazioni o nei corsi d'acqua (art. 10 OPAc).

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Ultima modifica 01.10.2019

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