Rilascio dell’autorizzazione di smaltimento

L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo se il richiedente ha dimostrato di essere in grado di smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente (art. 10 OTRif).

Se un'azienda necessita di diverse autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti (ad es. permesso di costruzione, assicurazione fabbricati, protezione antincendio, tecnica di sicurezza, protezione delle acque, protezione dell'aria, protezione fonica, esame dell'impatto sull'ambiente ecc.), spetta all'autorità cantonale competente coordinarne il rilascio. Generalmente, la condizione per il rilascio di un'autorizzazione di smaltimento secondo l'OTRif è costituita dal possesso di un permesso di costruzione appropriato all'uso previsto.

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L'autorità cantonale fa pervenire al richiedente una decisione scritta. L'autorizzazione allo smaltimento comprende segnatamente i codici dei rifiuti e i metodi di smaltimento autorizzati, nonché altri oneri necessari per uno smaltimento sicuro e rispettoso dell'ambiente.

Vedi anche:

I Cantoni registrano i codici dei rifiuti e i metodi di smaltimento autorizzati sul sito veva-online.admin.ch. Questo elenco è accessibile al pubblico.

I Cantoni verificano periodicamente il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione allo smaltimento e, se necessario, possono revocare l'autorizzazione. A questo proposito si basano segnatamente sulla notifica dei rifiuti ricevuti.

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Ultima modifica 01.10.2019

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