Collaborazione

I compiti così complessi come la gestione dei siti contaminati possono essere affrontati solo con la partecipazione di tutte le parti nella ricerca di una soluzione ottimale. L'ordinanza sui siti contaminati indica la via da percorrere.

Le cerchie interessate da un sito contaminato non sono solo i responsabili dell'inquinamento e le autorità. La problematica riguarda, infatti, anche altre cerchie di persone. Queste possono comprendere, a dipendenza del caso, l'attuale proprietario, le banche, le assicurazioni interessate, i possibili acquirenti, i vicini e non da ultimo i consumatori dell'acqua potabile. In una situazione del genere i conflitti sono pressoché inevitabili. Tuttavia, nessuno trae vantaggio se gli interessi economici dei titolari si scontrano con le esigenze ambientali della collettività in procedure giuridiche. I compiti così complessi come la gestione dei siti contaminati possono essere affrontati solo con la partecipazione di tutte le parti nella ricerca di una soluzione ottimale. L'ordinanza sui siti contaminati indica la via da percorrere.

Le disposizioni delle autorità devono essere ridotte al minimo necessario, di principio la collaborazione tra Stato ed economia deve sempre precedere, per quanto possibile, le disposizioni di polizia. La collaborazione necessita sempre di una base comune. Spesso, l'economia e le autorità d'esecuzione stipulano reciproci accordi. Ad esempio, accordi individuali tra singoli titolari di siti e l'autorità o accordi collettivi tra interi settori dell'economia e l'autorità. In quest'ultimo caso, che del resto è il più frequente, è necessario naturalmente che prima i membri di un settore giungano ad un'intesa fra di loro nel quadro di un accordo settoriale.

Collaborazione nella gestione dei siti contaminati secondo la legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e l'ordinanza sui siti contaminati (OSiti):

  • consultazione dei diretti interessati (art. 23 cpv. 2 OSiti)
  • esecuzione dell'ordinanza sui siti contaminati mediante soluzioni settoriali (art. 23 cpv. 1 OSiti)
  • rinuncia a emettere decisioni in singoli casi (art. 23 cpv. 3 OSiti)
  • deroga a prescrizioni procedurali generali (art. 24 lett. d OSiti)
  • delega di compiti d'esecuzione (art. 43 LPAmb)

I vantaggi della collaborazione sono evidenti:

  • minore onere personale e finanziario per le autorità;
  • risparmio di costi per l'economia in virtù delle standardizzazioni delle competenze in materia di siti contaminati;
  • migliore accettazione delle prescrizioni;
  • competenza specifica delle autorità grazie alle possibilità di fare riferimento alle conoscenze settoriali;
  • esecuzione coordinata;
  • maggiore trasparenza e base giuridica;
  • auto-responsabilità del ramo
  • vantaggi a livello d'immagine del settore.

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Ultima modifica 07.07.2021

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