Impianti di tiro

L’indagine, la sorveglianza e il risanamento dei parapalle negli impianti di tiro fanno emergere regolarmente questioni concernenti la procedura, gli obiettivi e le misure necessarie nonché le conseguenze finanziarie e le basi scientifiche.

Indennità per gli impianti di tiro secondo l'OTaRSi

Indennità per gli impianti di tiro secondo l'OTaRSi. Comunicazione dell'UFAM in veste di autorità esecutiva. 2016

Comunicazione dell'UFAM in veste di autorità esecutiva. 4a edizione aggiornata 2020


In Svizzera sono circa 4000 gli impianti di tiro iscritti nel catasto dei siti inquinati. Questi impianti contengono complessivamente varie decine di migliaia di tonnellate di piombo e altri metalli pesanti provenienti dagli esercizi di tiro e ogni anno si accumulano nei parapalle circa 200 tonnellate supplementari di piombo. Pertanto il tiro è attualmente la maggiore fonte di immissione di piombo nell'ambiente, più del doppio della circolazione, dell'industria e dell'artigianato messi insieme.

Se i parapalle inquinati mettono in pericolo le acque sotterranee, le acque di superficie o il suolo, occorrono provvedimenti volti a eliminare il pericolo, ossia bisogna risanare il sito inquinato. Il risanamento degli impianti di tiro dal punto di vista dei siti inquinati deve essere effettuato secondo gli obiettivi e le prescrizioni della legge sulla protezione dell'ambiente e dell'ordinanza sul risanamento dei siti inquinati.

A determinate condizioni, la Confederazione partecipa ai costi delle indagini, della sorveglianza e del risanamento dei siti inquinati negli impianti di tiro.


Il 19 febbraio 2020 il Consiglio federale ha deciso che la modifica dell'articolo 32e della legge federale sulla protezione dell'ambiente entrerà in vigore il 1° marzo 2020. Questo emendamento, approvato dal Parlamento il 27 settembre 2019, fa seguito all'iniziativa parlamentare 15.486 Amstutz "Rendere possibile il tiro in campagna e il tiro storico anche dopo il 2020".

La modifica concerne i seguenti due punti:

  • Le indennità OTaRSi per la bonifica dei siti di tiro storici e di tiro in campagna sono mantenute, anche se il tiro viene ancora effettuato direttamente nel suolo dopo il 31 dicembre 2020.
  • Le indennità OTaRSi per i tiri storici e di campagna vengono estesi alle misure di protezione del suolo, come i parapalle artificiali.

Queste due nuove disposizioni si applicano solo alle manifestazioni di tiro storiche o di campagna che si svolgono al massimo una volta all'anno e che si sono svolte regolarmente nella stessa località già prima del 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda la procedura di applicazione dell' OTaRSi per le misure di protezione del suolo, valgono gli stessi principi che per le misure di indagine e di bonifica:

  • Il risarcimento OTaRSi ammonta al 40% dei costi imputabili.
  • Se i costi delle misure superano i 250 000 franchi, è necessaria una domanda di audizione e una domanda di assegnazione.
  • Se i costi sono inferiori a CHF 250 000 franchi, è possibile inviare direttamente una richiesta di versamento. Si pregano i Cantoni di inviare una sola domanda all'anno (domanda collettiva).

Il testo della modifica lo trovate qui:

Il comunicato stampa del Consiglio federale:

L'UFAM sta attualmente preparando una modifica della comunicazione dell'UFAM «Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi» volta a chiarire gli elementi di attuazione.


Salvaguardia del diritto all'indennizzo OTaRSi per misure future in base alla legislazione sui siti contaminati per gli stand di tiro oltre il termine del 31.12.2020 ai sensi dell'art. 32e cpv. 3 lett. c numero 2 LPAmb

Dopo la scadenza del termine del 31.12.2020 ai sensi dell'art. 32e cpv. 3 lett. c numero 2 LPAmb, sussiste ancora un diritto all'indennizzo OTaRSi per i poligoni di tiro se:

  1. dopo questa data non vi è più alcuna attività di tiro perché il poligono è stato chiuso (cessazione definitiva dell’attività di tiro);
  2. il sito è stato bonificato entro l'inizio della stagione di tiro del 2021 o è ancora in fase di bonifica entro tale data, continua a essere utilizzato e sono stati installati parapalle artificiali che corrispondono allo stato della tecnica;
  3. il sito soddisfa i criteri delle esenzioni in conformità con la modifica della LPAmb basata sull'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Amstutz del 1° marzo 2020 (eventi storici di tiro e tiri di campagna);
  4. sebbene il sito non sia stato (ancora) risanato o non sarà risanato entro l'inizio della stagione di tiro del 2021, il poligono continuerà a essere utilizzato, ma i parapalle artificiali sono già stati installati in passato secondo lo stato della tecnica (di allora).

L'opzione 4 solleva la questione del tipo di parapalle artificiali che possono essere accettati ai fini delle indennità OTaRSi:

Secondo la LPAmb, è necessario che non vengano più immessi rifiuti (cioè residui di proiettili) nel sito, cioè che i sistemi installati di cattura dei proiettili siano privi di emissioni. Purtroppo non esistono sistemi realmente privi al 100% di emissioni e inoltre una certa percentuale (a seconda della precisione del tiratore) può essere attribuita a colpi mancati.
Tuttavia i sistemi moderni di parapalle artificiali, forniscono un elevato grado di funzionalità per prevenire le emissioni, per cui raccomandiamo l’utilizzo di questi sistemi, che, a nostro avviso, soddisfano il criterio di essere «esenti da emissioni» secondo la LPAmb nel senso dello stato della tecnica.

Il regolamento 51.065 «Questioni tecniche relative agli impianti di tiro per il tiro fuori del servizio (Istruzioni per gli impianti di tiro)» del DDPS del 1° settembre 2019 specifica, tra l’altro, i requisiti per la manutenzione dei sistemi di parapalle artificiali. Questi criteri devono essere rispettati anche in caso di richiesta di indennità OTaRSi.

Ciò vale pure per i poligoni di tiro che non sono stati (ancora) risanati fino alla scadenza del 31.12.2020 e che non dispongono di moderni sistemi di parapalle artificiali secondo lo stato della tecnica, ma per i quali, con ogni probabilità, in futuro saranno adottate misure ai sensi della legislazione sui siti contaminati e per i quali si prevede di richiedere un’indennità conformemente all'OTaRSi:

  • I parapalle costituiti di ceppi di legno non corrispondono più allo stato della tecnica, ma possono essere accettati per quanto riguarda le indennità OTaRSi, a condizione che abbiano un pavimento di cemento (con la possibilità di raccogliere o spazzare i resti di proiettili) e una protezione dalle intemperie (protezione contro le precipitazioni e il lavaggio) e siano ben mantenuti, fino alla prossima revisione del parapalle artificiale (questo include anche la sostituzione dei ceppi distrutti dai proiettili!).
  • Lo stesso vale per i parapalle artificiali che hanno dei cassoni, ma i cui spazi (tra i cassoni) sono ancora dotati di travi di legno al posto delle piastre in PE.
  • I sistemi sottoposti a scarsa manutenzione, soprattutto quelli con legno o piastre di PE distrutti da proiettili, non sono da considerarsi esenti da emissioni. Pertanto, nei casi in cui il sito continui a essere utilizzato dopo il 31.12.2020 e questo sito non abbia parapalle artificiali o abbia una scarsa manutenzione, in futuro non sarà possibile alcun risarcimento OTaRSi!

Per quanto riguarda i requisiti dei sistemi di parapalle artificiali i Cantoni sono liberi di mettere in vigore disposizioni più severe.


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Ultima modifica 08.04.2020

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