Trattamento dei siti contaminati - fase 1: catasto

Iscrizione nel catasto dei siti contaminati, valutazione preliminare

A cosa serve il catasto?

  • Il catasto serve quale strumento d'informazione sull'inquinamento ambientale esistente e a evitare che siti inquinati da rifiuti siano trascurati e possano essere all'origine di minacce per l'ambiente.
  • È uno strumento di pianificazione per le autorità cantonali responsabili dell'ambiente (per es. gestione dei siti contaminati, protezione delle acque, pianificazione del territorio).
  • Serve alla suddivisione dei siti censiti in quelli che non destano preoccupazione per l'ambiente e in quelli che, invece, necessitano di un'ulteriore indagine.
  • Serve all'identificazione d'eventuali minacce acute per l'ambiente che richiedono provvedimenti immediati.
  • Serve ad accelerare le misure per i siti che devono essere sottoposti a indagine, tenendo conto del potenziale inquinante e di emissione nonché dei beni da proteggere interessati.
  • Serve a informare gli interessati quali i titolari di siti, i promotori di progetti edili, i commercianti immobiliari, le banche, le assicurazioni e i confinanti. Questo permette una valutazione oggettiva dello stato di un terreno così che, i progetti di costruzione possono essere tempestivamente adeguati alla fattispecie evitando cattive sorprese che possono portare all'interruzione o al ritardo dei lavori.

Nel catasto, tenuto dai servizi cantonali competenti, vengono iscritti tutti i siti inquinati da rifiuti quali le discariche, i siti aziendali e i siti di un incidente. I titolari delle ditte e i proprietari dei fondi non sono esposti all'arbitrio cantonale: prima dell'iscrizione di un sito, il Cantone ha l'obbligo di informare il titolare. Il titolare ha in ogni caso l'opportunità di pronunciarsi in merito e di procedere a indagini. Anche l'autorità può richiedere informazioni ai titolari dei siti.

Il catasto, accessibile al pubblico, non intende solo contribuire in generale alla trasparenza dei dati e a stabilire situazioni chiare, ma anche a ridurre l'incertezza oggi dominante nella progettazione, nel commercio dei terreni e nella concessione di crediti in relazione a siti inquinati.

In particolare le banche (nella concessione dei crediti) e le assicurazioni, tendono notoriamente a una gran prudenza in considerazione dei rischi legati alla presenza di possibili inquinamenti. L'iscrizione di un sito nel catasto non dev'essere però necessariamente motivo d'allarme. Per molti siti è possibile determinare con una certa precisione i possibili "costi ambientali" dell'inquinamento. Ad esempio, nel caso di un sito inquinato che non necessita né di sorveglianza né di risanamento, nell'ambito di un progetto di costruzione si tratta semplicemente di separare e smaltire correttamente una determinata quantità di rifiuti.

L'iscrizione nel catasto - una macchia indelebile?

Anche qui si tratta di ridimensionare le preoccupazioni: il catasto è uno strumento di lavoro dinamico che va costantemente aggiornato alle nuove situazioni. Là dove le indagini rivelano che un sito non è inquinato da rifiuti o che le sostanze pericolose per l'ambiente sono state rimosse, l'iscrizione del sito va subito stralciata dal catasto. Inoltre, il catasto dev'essere costantemente aggiornato allo stato dei lavori d'indagine e di risanamento.

In virtù delle norme vigenti, vanno iscritti nel catasto solo i siti per i quali è accertato che sono inquinati con rifiuti o che con gran probabilità è prevedibile che lo siano. A dipendenza delle peculiarità del sito, le indagini necessarie possono presentarsi più o meno complesse:

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Compilazione del catasto

Nei siti di deposito la situazione è abbastanza chiara poiché in questi siti in linea di principio sono sempre presenti rifiuti. I Cantoni gestiscono da diversi anni elenchi delle discariche che comprendono informazioni preziose. Sono esclusi dal catasto i siti nei quali è stato depositato esclusivamente materiale di scavo non inquinato.

Anche nei siti di un incidente il censimento è abbastanza semplice, poiché in genere questi eventi sono ben conosciuti e già inseriti nei registri dei danni. In generale, questi vengono risanati subito dopo l'incidente tramite lo scavo e lo smaltimento del materiale inquinato. In determinati siti di un incidente si deve considerare inoltre che l'evento risale a molto tempo addietro, cosicché è probabile che le sostanze nocive si sono già quasi completamente degradate o volatilizzate e quindi non sussiste più alcuna minaccia per l'ambiente.

Nei siti aziendali, il censimento sistematico è più difficile e richiede in genere una più stretta collaborazione tra le autorità e il titolare del sito. L'indagine relativa a un sito potenzialmente inquinato e la questione di un'eventuale iscrizione nel catasto vanno affrontate in modo pragmatico e differenziato, tenendo conto delle specificità del ramo. Molti settori non sono rilevanti in relazione alla problematica dei siti contaminati (per es. le banche, i grandi magazzini, le macellerie e i parrucchieri). Per contro, lo sono aziende di altri settori (per es. aziende del gas, le industrie galvaniche, i lavaggi a secco, le fabbriche di colori e vernici, gli impianti di tiro). La sola appartenenza a un settore non può però essere decisiva per l'iscrizione nel catasto. Al riguardo è essenziale anche approfondire le seguenti questioni:

  • Sono state utilizzate sostanze pericolose per l'ambiente?
  • Per quanto tempo e in quale periodo l'azienda ha svolto l'attività?
  • Quali sostanze nocive e in che quantità sono presumibilmente presenti?
  • Le sostanze nocive hanno potuto raggiungere il sottosuolo?

Non sempre però queste domande permettono di giungere a una conclusione: ad esempio per le ditte che sono state costruite recentemente (per es. nuovi depositi di idrocarburi, distributori di benzina e moderni stabilimenti chimici), in virtù delle recenti prescrizioni e misure in materia di protezione dell'ambiente più severe ed incisive, non dovrebbero più risultare inquinamenti del sottosuolo. Anche i settori rilevanti in relazione ai siti contaminati (per es. le aziende del gas), non possono essere censiti in modo indifferenziato, in quanto comprendono anche aree senza rischio come gli edifici amministrativi. Non sono compresi nel catasto i piccoli riempimenti con detriti edili presso le case unifamiliari.

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Il catasto dei siti inquinati: Cos'è vero e cos'è falso?

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Ultima modifica 11.07.2023

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