Protezione dell’aria nel traffico ferroviario, navale e aereo

La Confederazione adotta diverse misure per limitare le emissioni nocive di inquinanti atmosferici dovute al traffico ferroviario, navale e aereo. Fra queste si annoverano le prescrizioni sui gas di scarico per locomotive, natanti e aerei nonché incentivi finanziari, come le tasse di atterraggio commisurate alle emissioni.

Le prescrizioni sui gas di scarico sono tra gli strumenti più incisivi per ridurre le emissioni di sostanze nocive da locomotive, natanti e aerei. La Confederazione adegua tali prescrizioni allo stato attuale della tecnica e l'evoluzione a livello internazionale.

Traffico ferroviario

Le prescrizioni in materia di gas di scarico per i veicoli ferroviari sono di competenza della sezione Omologazioni e regolamenti dell'Ufficio federale dei trasporti. Tali prescrizioni sono disciplinate nelle disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (art. 2.1.5 DE-Oferr). La differenza rispetto alle prescrizioni sui gas di scarico dell'UE (direttiva 97/68/CE) è la seguente:

i motori diesel devono essere dotati di sistemi di filtro antiparticolato secondo l'elenco dei filtri dell'UFAM o di sistemi equivalenti a livello delle emissioni. Questo vale anche per i veicoli già in circolazione, che in caso di ammodernamento o ristrutturazione devono essere dotati di motori più moderni.

Traffico navale

Le prescrizioni in materia di gas di scarico per i natanti sono di competenza della sezione Navigazione dell'Ufficio federale dei trasporti. Tali prescrizioni sono disciplinate nell'ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot). La Svizzera è stato il primo Paese a introdurre simili prescrizioni. L'OGMot è stata adeguata il 1° luglio 2007. Le differenze rispetto alle prescrizioni sui gas di scarico dell'UE (direttiva 97/68/CE) sono le seguenti:

i motori diesel dei natanti utilizzati a scopo professionale devono essere dotati di sistemi di filtro antiparticolato secondo l'elenco dei filtri dell'UFAM o di sistemi equivalenti a livello delle emissioni. Per i natanti destinati al trasporto di passeggeri o di merci nuovi, l'equipaggiamento è obbligatorio. Per i natanti in circolazione non vi è alcun obbligo generalizzato di postequipaggiamento. In occasione del montaggio di nuovi motori occorre controllare se sia tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile provvedere al postequipaggiamento con filtri antiparticolato (art. 16.5.5 e 16.5.6. OGMot). I motori a benzina a due tempi sono soggetti agli stessi valori limite dei motori a benzina a quattro tempi.

Traffico aereo

Le prescrizioni sui gas di scarico per gli aerei sono di competenza dell'Ufficio federale di aviazione civile. Tali prescrizioni sono armonizzate a livello internazionale. Gli aerei certificati e omologati in Svizzera devono soddisfare i requisiti ambientali secondo l'accordo stipulato con l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) (all. 16).

Vari aeroporti svizzeri riscuotono tasse di atterraggio commisurate alle emissioni. Le compagnie aeree sono così indotte mediante incentivi finanziari a impiegare velivoli meno inquinanti per i loro voli in Svizzera.

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Ultima modifica 16.09.2022

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