Imballaggi

La Svizzera persegue ormai da oltre 20 anni una sua strategia per ottimizzare gli imballaggi, la quale prevede di ridurne al minimo l'impatto ambientale sull'arco di tutto il loro ciclo di vita, dalla produzione al consumo sino allo smaltimento.

Per poter valutare concretamente le varie soluzioni in materia, nel 1984 la Svizzera ha elaborato e pubblicato per la prima volta dei bilanci ecologici del materiale per imballaggio. Da allora, poco alla volta, tale strumento è stato aggiornato in funzione delle esigenze del commercio e dei produttori. Grazie a questo processo di sensibilizzazione avviatosi sin d'allora, i grandi distributori svizzeri utilizzano oggi per i prodotti di consumo quotidiano degli imballaggi che di regola sono ottimizzati, ossia leggeri e concepiti per il riciclaggio o almeno per uno smaltimento privo di problemi insieme ai rifiuti urbani.

1. Rapporto con la normativa dell'Ue

Dato che la Svizzera non è membro dell'Unione europea, le normative dell'Ue sugli imballaggi non sono vincolanti per il nostro Paese. Ciò nonostante, per non creare ostacoli allo scambio delle merci con l'estero, le nostre autorità sono intenzionate ad armonizzare le prescrizioni nazionali con quelle dell'Ue. La legislazione svizzera, a differenza di quella dei Paesi confinanti, non tange direttamente tutti i tipi di imballaggio: il nostro Paese non conosce un'ordinanza generale sugli imballaggi, e non se ne prevede nemmeno l'introduzione. Per contro, vigono prescrizioni concernenti determinati tipi o caratteristiche di imballaggi.

2. Disposizioni in vigore

Disposizioni di rilievo generale per gli imballaggi sono contenute nella legge sulla protezione dell'ambiente, in particolare negli articoli 30-30e, 32 e 32abis nel capitolo Rifiuti, nonché nell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici. Componenti dannose per i beni materiali di breve durata come gli imballaggi sono vietate (p. es. cadmio, mercurio) o il loro impiego è evitato grazie ad accordi volontari (p. es. plastiche clorate quali il PVC).

Prescrizioni particolari, fondate sotto il profilo ecologico, vigono per gli imballaggi per bevande (con l'eccezione del latte e dei latticini). Esse servono a ridurre le quantità di rifiuti, a promuovere il riciclaggio di imballaggi per bevande idonei e ad evitare materiali d'imballaggio indesiderati. L'ordinanza sugli imballaggi per bevande regola sostanzialmente i punti seguenti:

  • gli imballaggi non devono interferire sui sistemi di riciclaggio già esistenti del vetro, delle bottiglie in PET per bevande, delle lattine di alluminio o della latta bianca;
  • gli imballaggi riutilizzabili sono soggetti a un pegno e a un'etichettatura obbligatoria;
  • imballaggi non riutilizzabili in PET e di metallo (alluminio, ferro) implicano contributi finanziari da versare a un'organizzazione di smaltimento già esistente oppure a un obbligo di ripresa;
  • imballaggi non riutilizzabili in PVC sono soggetti a un deposito;
  • per gli imballaggi in vetro, in PET e di alluminio sussiste una quota minima di riutilizzo del 75%;
  • le quantità di bevande e di imballaggi devono essere notificate;
  • le bottiglie di vetro sono soggette a una tassa di smaltimento anticipata.

Un'apposita ordinanza stabilisce l'aliquota della tassa riscossa sulle bottiglie di vetro.
Ulteriori normative concernenti gli imballaggi interessano vari settori (protezione della salute, sicurezza, trasporti, dogane, etichettatura, ecc). Gli imballaggi possono inoltre essere soggetti a disposizioni particolari in funzione del contenuto, ad es. generi alimentari, farmaci, sostanze tossiche o radioattive, gas compressi, esplosivi, concimi, prodotti agricoli e additivi, disinfettanti. Le presenti regolamentazioni sono state estratte da un certo numero di decreti e devono essere esaminate nel caso concreto.

Contrariamente all’UE, la Svizzera non conosce nessun obbligo di dichiarazione generale per gli imballaggi o i materiali che li compongono. Inoltre, nel nostro Paese non si paga nessuna tassa sui materiali di imballaggio o sugli imballaggi utilizzati. Al momento soltanto gli imballaggi per bevande in vetro sono soggetti a una tassa di smaltimento anticipata. Le norme corrispondenti sono stabilite nell’ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB; RS 814-621).
La Svizzera non prevede nemmeno requisiti legali volti a disciplinare l'etichettatura degli imballaggi in funzione del loro corretto smaltimento o riciclaggio. Il «punto verde» o altri simboli simili possono essere lasciati al momento dell’importazione, ma nel nostro Paese perdono il loro significato. L’associazione «Swiss Recycling» mette a disposizione una serie di pittogrammi che contrassegnano i materiali riciclabili e il loro smaltimento e possono essere usati gratis su base volontaria.

3. Smaltimento e competenze

Le disposizioni esecutive svizzere concernenti gli imballaggi sono relativamente esigue, non per ultimo perché la prevenzione, il riciclaggio e lo smaltimento su base volontaria di questi rifiuti funziona abbastanza bene. Vanno anche menzionati i punti di raccolta separata gratuiti, dove si possono smaltire la carta e il cartone, il vetro, le bottiglie in PET per bevande, lattine di latta bianca e di alluminio. Detti punti sono gestiti in parte dai Comuni e in parte da organizzazioni private. I rifiuti d'imballaggio rimanenti sono smaltiti, insieme ai rifiuti urbani, negli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (ad es. imballaggi in materiali compositi), recuperando in tal modo energia. La competenza è affidata ai Cantoni (cfr. LPAmb, art. 31b).

4. Finanziamento

I costi dello smaltimento dei rifiuti sono sostenuti da chi ne è la causa (principio di causalità, cfr. LPAmb art. 2). Il riciclaggio dei rifiuti riciclabili viene, di regola, finanziato da una tassa di smaltimento anticipata (TSA) o un contributo di riciclaggio anticipato (CRA), mentre lo smaltimento degli altri rifiuti urbani è soggetto a una tassa prelevata sui sacchi dei rifiuti. Per quanto riguarda gli imballaggi, l'unica tassa sullo smaltimento anticipata prevista dalla legge è quella riscossa sulle bottiglie di vetro. Sistemi volontari basati sulla libera iniziativa si occupano del riciclaggio delle bottiglie in PET per bevande, delle lattine di alluminio e di latta bianca. I fabbricanti, gli importatori e i commercianti dei prodotti interessati contribuiscono versando senza troppi problemi il contributo di riciclaggio anticipato richiesto alle organizzazioni competenti.

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Ultima modifica 27.07.2021

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