Imballaggi

La Svizzera persegue ormai da oltre 20 anni una sua strategia per ottimizzare gli imballaggi, la quale prevede di ridurne al minimo l'impatto ambientale sull'arco di tutto il loro ciclo di vita, dalla produzione al consumo sino allo smaltimento.

Per poter valutare concretamente le varie soluzioni in materia, nel 1984 la Svizzera ha elaborato e pubblicato per la prima volta dei bilanci ecologici del materiale per imballaggio. Da allora, poco alla volta, tale strumento è stato aggiornato in funzione delle esigenze del commercio e dei produttori. Grazie a questo processo di sensibilizzazione avviatosi sin d'allora, i grandi distributori svizzeri utilizzano oggi per i prodotti di consumo quotidiano degli imballaggi che di regola sono ottimizzati, ossia leggeri e concepiti per il riciclaggio o almeno per uno smaltimento privo di problemi insieme ai rifiuti urbani.

1. Rapporto con la normativa dell'Ue

Dato che la Svizzera non è membro dell’Unione europea (UE), le normative dell’UE sugli imballaggi non sono vincolanti per il nostro Paese. Ciò nonostante, per non creare ostacoli allo scambio delle merci con l’estero, le nostre autorità sono intenzionate ad armonizzare le prescrizioni nazionali con quelle dell’UE.

La direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE dell’UE disciplina i principi del trattamento dei rifiuti. Essa stabilisce per esempio la gerarchia dei rifiuti, sancisce la «responsabilità estesa del produttore» e prevede disposizioni riguardanti la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio. Su tale base, nel settore degli imballaggi è fondamentale il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi, che, tra l’altro, impone obiettivi di riduzione vincolanti per i materiali di imballaggio, prevede disposizioni sulla riciclabilità, sul contenuto riciclato e sull’etichettatura degli imballaggi. Inoltre, vengono stabiliti obiettivi per l’uso di imballaggi riutilizzabili e determinati imballaggi monouso vengono limitati o vietati (a integrazione della direttiva (UE) 2019/904).

Il regolamento sugli imballaggi è vincolante per tutti gli Stati membri dell’UE e si applica in tutta l’UE. Le aziende che esportano nell’UE devono rispettarne le disposizioni. I produttori di imballaggi e prodotti, così come i commercianti, vengono fortemente coinvolti nell’attuazione del regolamento attraverso lo strumento della «responsabilità estesa del produttore» e devono quindi soddisfare ampi requisiti.

2. Disposizioni in vigore

Disposizioni di rilievo generale per gli imballaggi sono contenute nella legge sulla protezione dell’ambiente, in particolare negli articoli 30–30e, 32 e 32abis nel capitolo Rifiuti e nell’articolo 35i nel capitolo Riduzione del carico ambientale causato da materie prime e prodotti, nonché nell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici. Sono vietate le sostanze nocive per l’ambiente per i beni materiali di breve durata come gli imballaggi (p. es. cadmio, mercurio) o il loro impiego è evitato grazie ad accordi volontari (p. es. plastiche clorate quali il PVC).

Contrariamente all’UE, in Svizzera non è ancora in vigore un’ordinanza generale e completa sugli imballaggi. Ad eccezione degli imballaggi per bevande (v. di seguito), gli imballaggi o i materiali che li compongono non devono essere dichiarati né deve essere pagata una tassa. Non sono nemmeno previsti requisiti legali generali volti a disciplinare l’etichettatura degli imballaggi in funzione del loro corretto smaltimento o riciclaggio. Il «punto verde» o altri simboli simili possono essere lasciati sull’’imballaggio al momento dell’importazione, ma nel nostro Paese perdono il loro significato. L’associazione mantello «Swiss Recycle» mette a disposizione una serie di pittogrammi che contrassegnano i materiali riciclabili e il loro smaltimento e possono essere usati gratis su base volontaria.

Prescrizioni particolari, fondate sotto il profilo ecologico, si applicano attualmente solo per gli imballaggi per bevande (con l’eccezione del latte e dei latticini). Esse servono a ridurre le quantità di rifiuti, a promuovere il riciclaggio di imballaggi per bevande idonei e a evitare materiali d’imballaggio indesiderati. L’ordinanza sugli imballaggi per bevande disciplina sostanzialmente i punti seguenti:

  • gli imballaggi non devono interferire sui sistemi di riciclaggio già esistenti del vetro, delle bottiglie in PET per bevande, delle lattine di alluminio o della latta bianca;
  • gli imballaggi riutilizzabili sono soggetti a un deposito e a un’etichettatura obbligatoria;
  • imballaggi non riutilizzabili in PET e di metallo (alluminio, ferro) implicano contributi finanziari da versare a un’organizzazione di smaltimento già esistente oppure un obbligo di ripresa;
  • imballaggi non riutilizzabili in PVC sono soggetti a un deposito;
  • per gli imballaggi in vetro, in PET e di alluminio sussiste una quota minima di riutilizzo del 75%;
  • le quantità di bevande e di imballaggi devono essere notificate;
  • le bottiglie di vetro sono soggette a una tassa di smaltimento anticipata.

Un’apposita ordinanza stabilisce l’aliquota della tassa riscossa sulle bottiglie di vetro.
Ulteriori disposizioni concernenti gli imballaggi interessano vari settori: protezione della salute, sicurezza, trasporti, dogane, etichettatura ecc..Gli imballaggi possono inoltre essere soggetti a disposizioni particolari in funzione del contenuto, per esempio generi alimentari, farmaci, sostanze tossiche o radioattive, gas compressi, esplosivi, concimi, prodotti agricoli e additivi, disinfettanti. Dette disposizioni sono state estratte da un certo numero di decreti e devono essere esaminate nel caso concreto.

Non si può del tutto escludere che le autorità cantonali o locali emanino ulteriori prescrizioni sul proprio territorio. Potrebbe essere necessario verificarle a livello locale.

3. Smaltimento e competenze

Le disposizioni esecutive svizzere concernenti gli imballaggi sono relativamente esigue, non per ultimo perché la prevenzione, il riciclaggio e lo smaltimento su base volontaria di questi rifiuti funziona abbastanza bene. Vanno anche menzionati i punti di raccolta separata gratuiti, dove si possono smaltire la carta e il cartone, il vetro, le bottiglie in PET per bevande, lattine di latta bianca e di alluminio. Detti punti sono gestiti in parte dai Comuni e in parte da organizzazioni private. I rifiuti d'imballaggio rimanenti sono smaltiti, insieme ai rifiuti urbani, negli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (ad es. imballaggi in materiali compositi), recuperando in tal modo energia. La competenza è affidata ai Cantoni (cfr. LPAmb, art. 31b).

4. Finanziamento

I costi dello smaltimento dei rifiuti sono sostenuti da chi ne è la causa (principio di causalità, cfr. LPAmb art. 2). Il riciclaggio dei rifiuti riciclabili viene, di regola, finanziato da una tassa di smaltimento anticipata (TSA) o un contributo di riciclaggio anticipato (CRA), mentre lo smaltimento degli altri rifiuti urbani è soggetto a una tassa prelevata sui sacchi dei rifiuti. Per quanto riguarda gli imballaggi, l'unica tassa sullo smaltimento anticipata prevista dalla legge è quella riscossa sulle bottiglie di vetro. Sistemi volontari basati sulla libera iniziativa si occupano del riciclaggio delle bottiglie in PET per bevande, delle lattine di alluminio e di latta bianca. I fabbricanti, gli importatori e i commercianti dei prodotti interessati contribuiscono versando senza troppi problemi il contributo di riciclaggio anticipato richiesto alle organizzazioni competenti.

5. Ecobilancio degli imballaggi per bevande

Nel 2014 l'UFAM ha pubblicato uno studio sull’ecobilancio degli imballaggi per bevande. Da allora, la metodologia per l’elaborazione di una simile valutazione è cambiata. Per questo motivo, l'Associazione svizzera per imballaggi ecologici per bevande (SVUG), insieme all'Associazione per il riciclaggio di imballaggi in cartone (Verein Getränkekarton-Recycling) e con il sostegno dell'UFAM, ha fatto analizzare l'impatto ecologico degli imballaggi per bevande utilizzando i dati del 2022 e applicando la metodologia più recente. I risultati dello studio dimostrano che gli imballaggi leggeri e riutilizzabili hanno un ecobilancio migliore rispetto a quelli più pesanti e con un basso volume di contenuto. Tuttavia, a seconda del tipo di bevanda, vengono utilizzati sistemi di imballaggio diversi; non esiste dunque un unico imballaggio che risulti ottimale per tutti i tipi di bevande. Al contrario, esiste un margine di miglioramento in tutti i settori dell'industria delle bevande. In generale, il maggior potenziale di riduzione dell'impatto ambientale risiede però nella produzione stessa delle bevande.

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Ultima modifica 31.07.2025

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