A causa delle sue proprietà problematiche per l’ambiente e la salute delle persone, il mercurio è rigidamente disciplinato nell’ORRPChim. Dal 2018 le importazioni e le esportazioni di mercurio metallico e le importazioni di composti di mercurio sono soggette a restrizioni e obblighi di autorizzazione.
1. Disposizioni per la fornitura e l’utilizzazione
Salvo poche eccezioni, le utilizzazioni di mercurio note in passato sono oggi vietate. Il mercurio non può infatti essere utilizzato né come sostanza ausiliaria (catalizzatore nelle sintesi chimiche, catodo nell'elettrolisi cloroalcalina) né come componente di prodotti (ad es. pile, strumenti di misurazione, amalgama dentale). Laddove non esiste una sostanza alternativa, viene limitata la quantità di mercurio impiegata (lampade a scarica). Per motivi di precauzione, vige inoltre il divieto per le utilizzazioni non note prima del 1° gennaio 2018. Il seguente elenco fornisce un compendio delle applicazioni disciplinate nell’ORRPChim.
2. Disposizioni per l’importazione
Dal 1° gennaio 2018 l’importazione di mercurio metallico, composti di mercurio e leghe di mercurio è soggetta all’autorizzazione dell’UFAM. Non sottostà all’obbligo di autorizzazione la loro importazione per l'impiego a scopi di analisi e di ricerca da uno Stato che è Parte alla Convenzione di Minamata, Le domande di cui al numero 1.4.4 dell’allegato 1.7 ORRPChim devono essere inviate al seguente indirizzo: minamata@bafu.admin.ch
Le indicazioni per la dichiarazione doganale di importazioni soggette e non soggette ad autorizzazione sono disponibili nel regolamento R-60-6.6 – allegato 1 concernente il mercurio della Direzione generale delle dogane (PDF, 189 kB, 15.12.2023).
3. Disposizioni per l’esportazione
In linea di principio, dal 1° luglio 2018 il mercurio metallico può essere esportato soltanto per scopi di analisi e ricerca e solo con un’autorizzazione dell’UFAM. Le domande di cui al numero 2.2.3 dell’allegato 1.7 ORRPChim devono essere inviate al seguente
indirizzo: minamata@bafu.admin.ch.
I richiedenti utilizzano preferibilmente il seguente modulo:
Con riserva del consenso dello Stato importatore, l’UFAM può inoltre autorizzare ancora fino a fine 2020 l’esportazione di mercurio metallico per la fabbricazione di lampade a scarica e la manutenzione di saldatrici a rulli nonché fino a fine 2027 per la fabbricazione di capsule di amalgama dentale, se il destinatario conferma che utilizza il mercurio esclusivamente per gli scopi indicati. Le domande di cui al numero 4.2 capoverso 3 dell’allegato 1.7 ORRPChim devono essere inviate al seguente indirizzo: minamata@bafu.admin.ch.
I richiedenti utilizzano preferibilmente il seguente modulo:
Indicazioni per la dichiarazione doganale delle esportazioni sono disponibili nel regolamento R-60-6.6 – allegato 1 concernente il mercurio della Direzione generale delle dogane. (PDF, 189 kB, 15.12.2023)
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Verwendung, Entsorgung und Umwelteinträge von QuecksilberQuesta pubblicazione non esiste in italiano. È disponibile in altre lingue
Ultima modifica 19.09.2023