Prodotti estinguenti

In Svizzera, i prodotti estinguenti sono disciplinati dall'allegato 2.11 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). L'evoluzione di questa ordinanza riflette il progresso dello stato della tecnica. Nella modifica dell'ORRPChim, adottata dal Consiglio federale nell'aprile 2019, è stato introdotto il divieto di impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono, che entrerà in vigore il 1° giugno 2024.

Basi legali



1. Prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono

I prodotti estinguenti che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, quali definiti nell'allegato 1.4 numero 1 dell'ORRPChim, sono considerati agenti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono (all. 2.11 n. 1 cpv. 1 ORRPChim).

Si tratta, per esempio, degli halon come il bromotrifluorometano (halon 1301) o il bromoclorodifluorometano (halon 1211), che hanno un altissimo potenziale di riduzione dell'ozono. 

Divieti 

Dal 1° gennaio 1992 è vietata l'immissione sul mercato (compresa l'importazione) di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono e di apparecchi e impianti che li contengono (all. 2.11 n. 2.1 ORRPChim).

Nuovo divieto di utilizzo

Nell'aprile del 2019, in occasione della revisione dell'ORRPChim, il Consiglio federale ha approvato il divieto di utilizzare prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono a partire dal 1° giugno 2024 (cfr. all. 2.11 n. 4.1 della modifica dell’ORRPChim dell'aprile 2019, RU 2019 1495). Gli impianti contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono (p. es. gli halon) devono dunque essere messi fuori servizio prima di tale data e i prodotti estinguenti in essi contenuti devono essere smaltiti o riciclati correttamente.

Il divieto di utilizzo è stato introdotto al fine di ridurre il rischio di perdite negli impianti che ancora utilizzano dei prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono. In effetti, nonostante la notevole diminuzione dei quantitativi di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono installati dall'entrata in vigore del divieto di immissione sul mercato, nel 2017 circa un quarto dei quantitativi installati in Svizzera nel 1992 era ancora presente negli impianti. L'obsolescenza degli impianti e la riduzione della disponibilità dei pezzi di ricambio necessari per la manutenzione aumentano il rischio di perdite e quindi di danni all'ambiente.

Deroghe

Eccezioni ai divieti di cui sopra sono previste per l'uso negli aeroplani, nei veicoli speciali dell'esercito e negli impianti nucleari quando la sicurezza delle persone, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l'impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono. (all. 2.11 n. 2.2 lett. d ORRPChim, nonché n. 4.2 della modifica dell’ORRPChim dell'aprile 2019).

Manutenzione                                                                                                                                                                           

I detentori di apparecchi e impianti (definiti nell'all. 2.11 n. 1 cpv. 3 e 5 ORRPChim) contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono devono sottoporli a una manutenzione appropriata alle seguenti frequenze (all. 2.11 n. 6.2 ORRPChim):

  • Apparecchi:  ogni tre anni
  • Impianti:      ogni anno   
 
 

2. Prodotti estinguenti stabili nell'aria

I prodotti estinguenti contenenti sostanze stabili nell'aria ai sensi dell'allegato 1.5 numero 1 ORRPChim sono considerati prodotti estinguenti stabili nell'aria (all. 2.11 n. 1 cpv. 2 ORRPChim). Tra questi, ad esempio, il pentafluoretano (HFC-125) o l'eptafluoropropano (HFC-227), che hanno un potenziale di riscaldamento globale molto elevato, migliaia di volte superiore al CO2.

 

Divieti

 

Dal 1° gennaio 1996 è vietata l'immissione sul mercato (compresa l'importazione) di prodotti estinguenti stabili nell’aria e di apparecchi e impianti che li contengono.

 

Deroghe

Eccezioni al suddetto divieto sono previste per l'uso negli aeroplani, nei veicoli speciali dell'esercito e negli impianti nucleari quando la sicurezza delle persone, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l'impiego di prodotti estinguenti stabili nell’aria (all. 2.11 n. 2.2 lett. d ORRPChim).

Manutenzione

I detentori di apparecchi e impianti (definiti nell'all. 2.11 n. 1 cpv. 3 e 5 ORRPChim) contenenti prodotti estinguenti stabili nell'aria devono sottoporli a una manutenzione appropriata alle seguenti frequenze (all. 2.11 n. 6.2 ORRPChim):

  • Apparecchi: ogni tre anni
  • Impianti:       ogni anno 
 

3. Schiume antincendio che contengono tensioattivi fluorati

Per le schiume antincendio che contengono PFOS, PFOA, acidi
perfluorocarbossilici a catena lunga, PFHxS o loro composti precursori si applica l'allegato 1.16 dell'ORRPChim.

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Ultima modifica 07.09.2023

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