Le sostanze stabili nell'aria sono composti sintetici con un elevato potenziale di riscaldamento globale e una lunga durata nell'atmosfera. Le emissioni di sostanze stabili nell'aria contribuiscono così al riscaldamento globale. Il loro impiego in Svizzera è disciplinato dall'allegato 1.5 dall'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).
Basi legali
Allegato 1.5: Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)
Sono considerati sostanze stabili nell'aria (ai sensi dell’allegato 1.5, numero 1, capoverso 1):
- i fluorocarburi parzialmente alogenati secondo l'allegato F del Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono;
- gli altri composti organici fluorurati3 con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20° C oppure con un punto di ebollizione di al massimo 240° C a 1013,25 mbar e il cui periodo di permanenza medio nell'atmosfera è di almeno 2 anni;
- l'esafluoruro di zolfo (SF6); e
- il trifluoruro di azoto (NF3).
Le disposizioni seguenti si applicano a queste sostanze:
Divieti
L’impiego di sostanze stabili nell’aria è vietato (allegato 1.5, numero 6.1 ORRPChim). L’immissione sul mercato, importazione compresa, di preparati e oggetti che contengono tali sostanze è anch’essa vietata (allegato 1.5, numero 4.1 ORRPChim).
Deroghe
Delle deroghe dirette al divieto d’impiego di sostanze stabili nell’aria esistono per alcuni impieghi secondo l’allegato 1.5, numero 6.2, capoversi 1 e 2 ORRPChim.
I divieti menzionati sopra non si applicano inoltre all’impiego di sostanze stabili nell’aria e all’immissione sul mercato di preparati e oggetti che contengono tali sostanze se gli allegati seguenti l’autorizzano:
- Solventi (allegato 2.3 ORRPChim);
- Materie plastiche (allegato 2.9 ORRPChim);
- Prodotti refrigeranti (allegato 2.10 ORRPChim);
- Prodotto estinguenti (allegato 2.11 ORRPChim); e
- Confezioni aerosol (allegato 2.12 ORRPChim).
Erforderliche Angaben für ein Ausnahmebewilligungsgesuch (PDF, 356 kB, 06.12.2019)(in tedesco, francese e inglese)
Obbligo di autorizzazione per l’importazione e l’esportazione di fluorocarburi parzialmente alogenati secondo l’allegato F del Protocollo di Montreal.
Dal 1° giugno 2019, l'importazione e l'esportazione di fluorocarburi (HFC) dell’allegato F del Protocollo di Montreal è soggetta a un obbligo di autorizzazione (allegato 1.5, numeri 4.3.1 e 5.1, ORRPChim). L'obbligo di autorizzazione serve in particolare a controllare il rispetto del consumo di HFC previsto per la Svizzera conformemente ai suoi obblighi internazionali (cfr. grafico).

L’importazione di questi HFC necessita un’autorizzazione d’importazione rilasciata dall’UFAM, che è concessa solamente se gli HFC sono destinati a un impiego autorizzato o se un’autorizzazione speciale è stata rilasciata. L’autorizzazione è concessa quale autorizzazione generale d’importazione (allegato 1.5, numero 4.3 ORRPChim).
L’esportazione di più di 20 kg di questi HFC necessita di un’autorizzazione d’esportazione rilasciata dall’UFAM quale autorizzazione singola d’esportazione (allegato 1.5, numero 5 ORRPChim).
Per un elenco degli HFC soggetti ad autorizzazione, si veda:
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 03.10.2022