Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS)

Il gruppo di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) comprende diverse migliaia di composti. Alcune PFAS sono state identificate come sostanze estremamente preoccupanti e le ripercussioni sull’uomo e sull’ambiente di molte di esse sono poco note. In base al principio di precauzione, l’impiego delle PFAS dovrebbe essere limitato a utilizzi indispensabili per la società e il loro rilascio nell’ambiente deve, per quanto possibile, essere ridotto al minimo.

Basi legali


Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) rendono le superfici impermeabili all’acqua, ai grassi e allo sporco e presentano un’elevata stabilità chimica e termica. Per queste caratteristiche vengono spesso utilizzate per il trattamento di tessuti e carta. Nelle schiume estinguenti fluorurate impiegate nella lotta contro gli incendi di prodotti chimici, combustibili e carburanti si contraddistinguono per un buon effetto estinguente e una notevole sicurezza contro i ritorni di fiamma. Vengono inoltre utilizzate come materie ausiliarie nella produzione di fluoropolimeri e trovano impiego in molti altri processi e prodotti industriali. Le PFAS sono formate da catene di carbonio di diversa lunghezza, in cui gli atomi di idrogeno sono completamente (perfluorurate) o parzialmente (polifluorurate) sostituiti da atomi di fluoro. Attraverso processi metabolici in organismi o processi di degradazione abiotici in condizioni ambientali, dalle sostanze polifluorurate possono formarsi sostanze perfluorurate, estremamente persistenti nell’ambiente. Inoltre, da analisi approfondite su due sostanze della cosiddetta «chimica del fluoro C8», l’acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e l’acido perfluoroottanoico (PFOA), è emerso che tali composti sono tossici, si accumulano negli organismi lungo la catena alimentare e la loro presenza è rilevabile a livello mondiale nell’ambiente, in molti organismi acquatici e terrestri come pure nell’uomo. Al posto del PFOS e dei suoi derivati o del PFOA con i relativi composti precursori, oggi si utilizzano altre PFAS, in particolare quelle della «chimica del fluoro C6».



1. Sostanze per- e polifluoroalchiliche regolamentate

Nell’ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim; RS 814.81) e nel relativo allegato 1.16 sono attualmente regolamentati l’acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati, l’acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) e i suoi composti precursori, l’acido perfluoroottanoico (PFOA) e altri acidi perfluorocarbossilici a catena lunga (PFCA C9–C14) e i relativi precursori. L’allegato prevede inoltre varie limitazioni per la protezione degli utilizzatori relative a fluoroalchilsilanoli e i relativi derivati in preparati contenenti solventi utilizzati tramite spruzzatura.

PFOS e i suoi derivati

Nel 2009, la quarta Conferenza delle Parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) ha deciso di includere il PFOS e i suoi derivati nella Convenzione. Le limitazioni in Svizzera sono entrate in vigore nel 2011. Nel frattempo, l’abbandono di queste sostanze è ormai quasi concluso: il PFOS può ancora essere utilizzato fino al 1° aprile 2024 per l’abbattimento di nebbie nei processi di cromatura dura in sistemi chiusi.

PFHxS e i suoi composti precursori

L’inclusione dell’acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) e dei suoi composti precursori nell’allegato A (Eliminazione) della Convenzione di Stoccolma è stata decisa nel 2022 alla decima Conferenza delle Parti. Secondo le prescrizioni dell’ORRPChim concernenti PFHxS e i suoi composti precursori, entrati in vigore il 1° ottobre 2022, sono vietati la loro produzione, l’immissione in commercio e l’impiego. Nei preparati e negli oggetti sono tollerati solo tenori bassi, pari a 0,025 ppm di PFHxS o 1 ppm di composti precursori di PFHxS. Sono fatte salve le sostanze contenenti PFOS impiegate per l’abbattimento di nebbie nei processi di cromatura dura, in quanto, per motivi di produzione, contengono l’omologo PFHxS a catena corta come impurità inevitabile.

PFOA e i suoi composti precursori

Nel 2019 la nona Conferenza delle Parti della Convenzione di Stoccolma ha deciso di includere il PFOA e i suoi composti precursori nell’allegato A (Eliminazione) della Convenzione. Nello stesso anno sono stati aggiunti all’ORRPChim divieti concernenti la produzione, l’immissione in commercio e l’impiego del PFOA e dei suoi composti precursori, entrati in vigore il 1° giugno 2021. Con l’ultima modifica dell’ORRPChim del 23 febbraio 2022 le deroghe sono state modificate in base allo stato attuale della disponibilità di alternative. Secondo le prescrizioni, i preparati e gli oggetti possono contenere al massimo 0,025 ppm di PFOA o 1 ppm di composti precursori del PFOA. Le deroghe riguardano determinati prodotti che al momento non possono essere sostituiti o per i quali non è possibile ridurre al minimo la presenza delle sostanze. Le prescrizioni svizzere si basano sulle norme previste nell’Unione europea nel regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (regolamento POP).

PFCA C9–C14 e i suoi composti precursori

Dal momento che anche gli acidi perfluorocarbossilici con catene costituite da otto-tredici atomi di carbonio perfluorurati (PFCA C9–C14) sono sostanze altamente persistenti e bioaccumulabili (vPvB) oppure persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), dopo l’entrata in vigore nel giugno 2021 dei divieti per il PFOA e i suoi composti precursori occorreva impedire che offerenti extra-europei di oggetti contenenti fluoropolimeri come pure di tessuti, carte e cartoni passassero a PFAS con catene più lunghe o utilizzassero derivati da fluorotelomeri C6 non sufficientemente purificati contenenti omologhi a catena lunga quali sottoprodotti. In linea con le prescrizioni dell’allegato XVII del regolamento REACH, anche in Svizzera sono stati vietati la produzione, l’immissione in commercio e l’impiego di PFCA C9–C14 e dei relativi composti precursori. Preparati e oggetti possono avere un tenore pari al massimo a 0,025 ppm sul totale dei PFCA regolamentati o a 1 ppm sul totale dei suoi composti precursori. In linea di massima, per i PFCA C9–C14 valgono le stesse deroghe a tempo determinato previste per il PFOA e i suoi composti precursori. Solo per determinati impieghi di fluoropolimeri sono previste deroghe supplementari rispetto ai PFCA C9–C14.

Fluoroalchilsilanoli e i suoi derivati

Anche le prescrizioni svizzere concernenti il (tridecafluoroottil) silanetriolo e i suoi mono-, di- o tri-O (alchil) derivati (TDFA) sono armonizzate con quelle dell’UE. Poiché l’impiego di prodotti a spruzzo contenenti TDFA e solventi organici può causare gravissime lesioni polmonari, dal 1° dicembre 2020 le confezioni spray (confezioni aerosol, spray a pompa, atomizzatori) non possono più essere fornite al grande pubblico se contengono solventi organici insieme a un tenore di TDFA superiore a 2 ppb. Per assicurare che gli utilizzatori professionali di prodotti della «chimica del fluoro C6» siano consapevoli del pericolo specifico derivante dall’impiego di queste miscele, si richiede inoltre che sulle confezioni spray figuri la dicitura «Letale se inalato».


2. Aggiornamento del diritto

A causa dell’estrema persistenza nell’ambiente e dell’elevata mobilità nei suoli e nelle acque, anche per gli acidi perfluorcarbossilici a catena corta si suppone che, nel lungo termine, possano essere problematici per l’ambiente e la salute dell’uomo. Di conseguenza, in Svizzera, come nell’UE, sono in esame provvedimenti per l’acido perfluoroesano (PFHxA) e i relativi composti precursori (prodotti della «chimica del fluoro C6»). Inoltre, nell’UE sono in corso lavori per introdurre un divieto di tutte le PFAS nelle schiume antincendio e per tutti gli impieghi, sempre che non siano indispensabili da un punto di vista sociale. L’obiettivo nell'ottica del principio di precauzione è limitare in futuro l’utilizzo delle PFAS per tali impieghi (cosiddetti «essential uses»).


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Ultima modifica 25.10.2023

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