Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

Le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono distruggono l'ozono nella stratosfera e la maggior parte di esse sono anche forti gas serra. Per proteggere lo strato di ozono, nel 1987 è stato adottato il Protocollo di Montreal, in base al quale gli Stati membri di questo accordo ambientale internazionale si sono impegnati a ridurre la produzione e l'uso di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e, a termine, a farne completamente a meno. L'attuazione in Svizzera è disciplinata dall'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

Basi legali

Sono considerati sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (secondo l’allegato 1.4 numero 1 capoverso 1 ORRPChim):

  • tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (CFC);
  • tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (HCFC);
  • tutti i fluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (halon);
  • tutti i fluorocarburi bromati parzialmente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (HBFC);
  • il 1,1,1-tricloretano;
  • il tetracloruro di carbonio;
  • il monobromometano;
  • il bromoclorometano.

1. Divieti

La fabbricazione e l’impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono sono vietati (all. 1.4 n. 2.1 e 6.1 ORRPChim). È inoltre vietata l’immissione sul mercato di preparati e oggetti che contengono tali sostanze (all. 1.4 n. 3.1 ORRPChim).

2. Deroghe

Il divieto di fabbricazione non si applica alle sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4 numero 2.2 ORRPChim). Il divieto di impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono non si applica se l’impiego è autorizzato dagli allegati seguenti dell’ORRPChim (all. 1.4 n. 6.2 cpv. 1 ORRPChim):

Il divieto di impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono non si applica se queste vengono impiegate come prodotti intermedi in vista della successiva trasformazione chimica completa o per gli scopi di ricerca e di analisi autorizzati dal Protocollo di Montreal se, secondo lo stato della tecnica, non esistono sostanze alternative (all. 1.4 n. 6.2 cpv. 2 ORRPChim).

Un’autorizzazione eccezionale per altri impieghi di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e di preparati fabbricati con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono può essere concessa su domanda motivata se, secondo lo stato della tecnica, non esistono sostanze alternative e se le sostanze che impoveriscono lo stato di ozono non vengono impiegate in quantità superiori a quella necessaria per lo scopo perseguito (all. 1.4 n. 6.3 ORRPChim).

Il divieto d’immissione sul mercato non si applica a preparati e oggetti per la cui fabbricazione o manutenzione possono essere impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono in virtù delle eccezioni elencate sopra o di un’autorizzazione eccezionale (all. 1.4 n. 3.2 ORRPChim).

3. Obbligo di autorizzazione per l’importazione e l’esportazione

L’importazione si sostanze che impoveriscono lo strato di ozono necessita di un’autorizzazione di importazione rilasciata dall’UFAM e concessa quale autorizzazione generale d’importazione (all. 1.4 n. 3.3 ORRPChim).

L’esportazione di più di 20 kg di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono necessita di un’autorizzazione di esportazione rilasciata dall’UFAM e concessa quale autorizzazione singola d’esportazione (all. 1.4 n. 4 ORRPChim).

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Ultima modifica 07.09.2023

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