1. Punti salienti
In Svizzera, le limitazioni del tenore di determinati metalli pesanti in materiali e componenti nuovi per veicoli e nei veicoli stessi sono identiche a quelle sancite dalla direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso per quanto concerne:
- il tipo e il tenore dei metalli pesanti regolamentati;
- le categorie di veicoli interessate;
- le deroghe ai divieti d'impiego delle sostanze;
- l'etichettatura particolare.
Ne consegue che i materiali e i componenti per veicoli, nonché i veicoli stessi che adempiono ai requisiti previsti nell'UE possono essere immessi sul mercato anche in Svizzera.
2. Divieti
I materiali e i componenti per veicoli, nonché i veicoli stessi, non possono essere immessi sul mercato se contengono mercurio, piombo, cadmio o cromo (VI). Sono tollerati valori di concentrazione fino a un massimo dello 0,1 per cento. Per quanto riguarda il cadmio, il valore massimo consentito è pari allo 0,01 per cento. I valori massimi sono riferiti a materiali omogenei.
3. Categorie di veicoli
Sono considerati veicoli le autovetture e i veicoli commerciali leggeri delle categorie M1 e N1 definite nell'allegato II sezione A della direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore.
4. Deroghe
I suddetti divieti non si applicano ai materiali e ai componenti per veicoli elencati nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE, alle condizioni ivi specificate.