Detergenti

Basi legali



1. Punti salienti

In Svizzera, i requisiti per i prodotti di lavatura e ai prodotti di pulizia sono in linea con quelli del regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto concerne:

  • i requisiti relativi alla degradabilità dei componenti tensioattivi;
  • gli obblighi generali e speciali di etichettatura (fragranze allergizzanti);
  • la scheda tecnica in cui sono elencati i componenti.

In Svizzera sono inoltre applicabili le seguenti restrizioni:

  • i detergenti per tessili non possono contenere fosfati, e il loro tenore di acido etilendiamminicotetracetico (EDTA) o acido propilendiamminotetraacetico (PDTA) nonché di composti da essi derivati non deve superare lo 0,5 per cento;
  • i prodotti di pulizia non possono contenere più dell'1 per cento di EDTA o PDTA e di composti da essi derivati.

2. Requisiti in materia di degradabilità

  • I prodotti di lavatura e i prodotti di pulizia possono essere immessi sul mercato soltanto se contengono tensioattivi che presentano una biodegradabilità aerobica completa (mineralizzazione);
  • i requisiti in materia di degradabilità sono applicabili a tutte le classi di tensioattivi, ossia tensioattivi non ionici, anionici, cationici e anfoteri;
  • per tensioattivi impiegati come sostanze attive in prodotti disinfettanti o dispositivi medici si applicano i requisiti e le procedure previsti dall'ordinanza sui biocidi o dall'ordinanza relativa ai dispositivi medici.

3. Deroghe ai requisiti in materia di degradabilità

  • I tensioattivi per uso industriale o istituzionale che non adempiono ai requisiti in materia di biodegradabilità finale, ma la cui biodegradabilità primaria raggiunge almeno l'80 per cento, possono usufruire di una deroga nell'UE. Tali sostanze vengono poi incluse nell'elenco delle deroghe concesse riportato nell'allegato V del regolamento (CE) n. 648/2004.
  • Le deroghe vengono rilasciate soltanto per prodotti di nicchia impiegati
    in settori specifici nei quali non esistono prodotti alternativi;
  • la Svizzera riconosce le decisioni dell'UE. L'UFAM adegua le tabelle relative ai divieti e alle deroghe riportate negli allegati 2.1 e 2.2 dell'ORRPChim agli allegati V e VI del regolamento (CE) n. 648/2004;
    in caso di richieste motivate, l'UFAM può rilasciare deroghe per tensioattivi per i quali non esista ancora una decisione UE.

4. Raccomandazioni

Raccomandazioni per gli importatori svizzeri di detergenti:

  • esigete da parte del fornitore una dichiarazione scritta attestante che il detersivo soddisfa i requisiti fissati dalla ordinanza sui detergenti;
  • esigete in particolare la conferma che i tensioattivi sono totalmente biodegradabili;
  • se così non fosse, informatevi presso il fornitore se è stata presentata nell'UE una richiesta di deroga per il campo d'applicazione in questione.

Raccomandazioni per i fabbricanti svizzeri di tensioattivi e detergenti:

  • rispettate i requisiti sanciti dalla ordinanza sui detergenti;
  • verificate se la biodegradabilità completa può essere provata:
    - fabbricanti di tensioattivi: fate effettuare eventualmente dei test di degradabilità;
    - fabbricanti di detergenti: richiedete una conferma scritta da parte del fornitore sulla degradabilità finale (scheda dei dati di sicurezza);
  • se i requisiti in materia di degradabilità finale non sono soddisfatti:
    - verificate se è stata concessa una deroga per il campo d'applicazione in  questione o se è stata presentata una domanda in tal senso;
    - se del caso, inoltrate una domanda di deroga presso uno Stato membro dell'UE;
    - inoltrate una domanda di deroga presso l'UFAM soltanto se vendete i vostri detergenti esclusivamente in Svizzera.

Raccomandazioni per l'iscrizione nel registro dei prodotti:

  • osservate le disposizioni relative all'obbligo di notifica conformemente agli articoli 48 e seguenti dell'ordinanza sui prodotti chimici;
  • notificate la composizione completa. In questo modo, eviterete eventuali richieste da parte di medici e assistenti o dell'organo di notifica. In quanto organo di notifica per le intossicazioni, il Centro svizzero d'informazione tossicologica (CSIT) ha accesso al registro dei prodotti.

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Ultima modifica 06.09.2023

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