1. Punti salienti
In Svizzera, i requisiti per i prodotti di lavatura e ai prodotti di pulizia sono in linea con quelli del regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto concerne:
- i requisiti relativi alla degradabilità dei componenti tensioattivi;
- gli obblighi generali e speciali di etichettatura (fragranze allergizzanti);
- la scheda tecnica in cui sono elencati i componenti.
In Svizzera sono inoltre applicabili le seguenti restrizioni:
- i detergenti per tessili non possono contenere fosfati, e il loro tenore di acido etilendiamminicotetracetico (EDTA) o acido propilendiamminotetraacetico (PDTA) nonché di composti da essi derivati non deve superare lo 0,5 per cento;
- i prodotti di pulizia non possono contenere più dell'1 per cento di EDTA o PDTA e di composti da essi derivati.
4. Raccomandazioni
Raccomandazioni per gli importatori svizzeri di detergenti:
- esigete da parte del fornitore una dichiarazione scritta attestante che il detersivo soddisfa i requisiti fissati dalla ordinanza sui detergenti;
- esigete in particolare la conferma che i tensioattivi sono totalmente biodegradabili;
- se così non fosse, informatevi presso il fornitore se è stata presentata nell'UE una richiesta di deroga per il campo d'applicazione in questione.
Raccomandazioni per i fabbricanti svizzeri di tensioattivi e detergenti:
- rispettate i requisiti sanciti dalla ordinanza sui detergenti;
- verificate se la biodegradabilità completa può essere provata:
- fabbricanti di tensioattivi: fate effettuare eventualmente dei test di degradabilità;
- fabbricanti di detergenti: richiedete una conferma scritta da parte del fornitore sulla degradabilità finale (scheda dei dati di sicurezza);
- se i requisiti in materia di degradabilità finale non sono soddisfatti:
- verificate se è stata concessa una deroga per il campo d'applicazione in questione o se è stata presentata una domanda in tal senso;
- se del caso, inoltrate una domanda di deroga presso uno Stato membro dell'UE;
- inoltrate una domanda di deroga presso l'UFAM soltanto se vendete i vostri detergenti esclusivamente in Svizzera.
Raccomandazioni per l'iscrizione nel registro dei prodotti:
- osservate le disposizioni relative all'obbligo di notifica conformemente agli articoli 48 e seguenti dell'ordinanza sui prodotti chimici;
- notificate la composizione completa. In questo modo, eviterete eventuali richieste da parte di medici e assistenti o dell'organo di notifica. In quanto organo di notifica per le intossicazioni, il Centro svizzero d'informazione tossicologica (CSIT) ha accesso al registro dei prodotti.