Determinate sostanze ignifughe particolarmente problematiche per l'uomo e per l'ambiente sono soggette a divieto totale, per altre sostanze ignifughe sussistono limitazioni specifiche, ad esempio per i «prodotti tessili di abbigliamento». Le disposizioni concernenti le sostanze ignifughe si trovano nei vari allegati dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
Basi legali
Allegato 1.1: Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)
- Inquinanti organici persistenti
Allegato 1.2: Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)
- Sostanze organiche alogenate
Allegato 1.9: Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)
- Sostanze con effetti ignifughi
Allegato 2.18: Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche
1. Punti salienti
- In applicazione della decisione della sesta Conferenza delle Parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) non è consentito produrre, immettere sul mercato o impiegare esabromociclododecani (HBCDD) né sostanze e preparati che li contengono. Inoltre è vietata l'immissione sul mercato di nuovi oggetti i cui componenti contengono HBCDD.
- In applicazione della decisione della quarta Conferenza delle Parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) e in linea con il Regolamento (UE) 2019/1021 (Convenzione POP) non è consentito produrre, immettere sul mercato o impiegare i seguenti difenileteri polibromati (PBDE) né sostanze e preparati che ne contengono una quantità superiore allo 0,001 %:
- tetrabromodifeniletere (TetraBDE)
- pentabromodifeniletere (PentaBDE)
- esabromodifeniletere (EsaBDE)
- eptabromodifeniletere (EptaBDE)
È inoltre vietata l'immissione sul mercato di nuovi oggetti i cui componenti contengono una quantità superiore allo 0,001 % dei PBDE sopraccitati. - Analogamente alle prescrizioni dell'allegato XVII del Regolamento REACH non è consentito produrre, immettere sul mercato o impiegare ottabromodifeniletere (OctaBDE) né sostanze e preparati che lo contengono. È inoltre vietata l'immissione sul mercato di nuovi oggetti i cui componenti contengono una quantità superiore allo 0,1 % di OctaBDE.
- In applicazione della decisione della quarta Conferenza delle Parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) e in linea con il Regolamento (UE) 2019/1021 (Convenzione POP) non è consentito produrre, immettere sul mercato o impiegare esabromobifenile (HBB) né sostanze e preparati che lo contengono. È inoltre vietata l'immissione sul mercato di nuovi oggetti contenenti HBB.
- I PBDE e gli HBB contenuti nei componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono soggetti all'allegato 2.18.
- Analogamente alle prescrizioni dell'allegato XVII del Regolamento REACH non è consentito immettere sul mercato prodotti tessili che entrano a contatto con la pelle direttamente o indirettamente se contengono tris-(2,3-dibromopropil)fosfato o tris-(aziridinil)fosfinossido.
2. Deroghe
I divieti non si applicano a:
- scopi legati all'analisi e alla ricerca;
- preparati e oggetti fabbricati, in tutto o in parte, con materiali riciclati o con materiali di scarto preparati per il riutilizzo, se il rispettivo contenuto in massa di TetraBDE, PentaBDE, EsaBDE e EptaBDE non è superiore allo 0,1 %.
Ulteriori informazioni
Documenti
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Ultima modifica 29.09.2021