Materie plastiche espanse – tra le altre materie plastiche – sono regolamentate in Svizzera dall'allegato 2.9 dell'ordinanza sulla riduzione del rischio da sostanze chimiche (ORRPChim).
Basi legali
Allegato 2.9: Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)
1. Materie plastiche espanse con sostanze stabili all'aria
Divieti
Sono vietati la fornitura e l’impiego di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione vengono impiegate sostanze stabili nell’aria (all. 1.5) e di oggetti contenenti tali materie plastiche espanse.
Deroghe
Le eccezioni ai divieti di cui sopra si applicano a determinate condizioni (all. 2.9 n. 3 cpv. 2 e 4 ORRPChim).
2. Materie plastiche espanse con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
Divieti
Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione sono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (all. 1.4) e di oggetti contenenti tali materie plastiche espanse.
Deroghe
Dal 1° aprile 2022, esiste una deroga al divieto di cui sopra se non esiste un sostituto secondo lo stato della tecnica, se la sostanza utilizzata che impoverisca lo strato di ozono ha un potenziale di riduzione dell'ozono non superiore a 0,0005, se la quantità di questa sostanza non è superiore al necessario e se le emissioni sono mantenute il più basse possibile durante l'intero ciclo di vita dell'uso previsto (all. 2.9 n. 3 cpv. 3bis ORRPChim). L'allegato 2.9 numero 6 capoverso 8 ORRPChim regola le disposizioni transitorie in seguito ad un cambiamento dello stato della tecnica, che l'UFAM pubblica su questa pagina dopo aver consultato i settori interessati.
Ultima modifica 07.09.2023